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COMUNICATI FISCO & FINANZA


FINE ANNO TEMPO DI SCELTE

IL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE NELLE SOCIETA' A RISTRETTA BASE SOCIETARIA ART. 116 DEL NUOVO TUIR.  

Scade il 31-12-2005, l'opzione per l'applicazione del regime di trasparenza, previsto per le società di capitali, ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR, valido per i periodi d'imposta 2005-2007.
Così come per le società di persone, anche per le società di capitali, è prevista la possibilità di poter optare per il regime di trasparenza fiscale, che consente di poter attribuire al socio la quota di reddito o di perdita in proporzione alla quota di possesso, a prescindere dall' effettiva distribuzione dell'utile. Limitatamente all'opzione di cui all'art. 116 del nuovo TUIR , si analizzano quali sono le condizioni minime che la società ed i soci devono avere per poter optare per il regime della trasparenza.
I requisiti minimi necessari sono:

•  La società deve essere del tipo srl, anche unipersonale o cooperativa;

•  avere un ammontare complessivo di ricavi non superiore alla soglia di applicazione degli studi di settore, quindi non superiore a € 5.164.568,99;

•  tutti i soci devono essere persone fisiche che possono operare anche in regime d'impresa, o non residenti purchè la partecipazione sia riferibile ad una stabile organizzazione nel territorio dello stato;

•  il numero dei soci non può essere superiore a 10 o a 20 in caso di cooperativa.

•  infine la società non deve possedere o acquistare partecipazione con i requisiti di cui all'art. 87 del tuir.

Per le società che sono state costituite durante l'anno in corso il volume dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno, per controllare il mantenimento al regime del margine per i due anni successivi.
Il venir meno di uno dei predetti requisiti comporta l'esclusione dal regime di trasparenza.
L'opzione per essere efficace deve essere preventivamente comunicata alla società da tutti i soci tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e a sua volta deve essere comunicata telematicamente all'Agenzia dell'Entrate da parte della società, il tutto entro il 31-12-2005. Per la comunicazione da parte dei soci non esiste un modello ufficiale, basta una semplice manifestazione di volontà da parte del socio di voler optare per il regime di tra speranza ai sensi dell'art. 116 del nuovo TUIR.
L'opzione dura tre anni ed è irrevocabile, e alla fine del triennio può essere rinnovata.
L'opzione a tale regime comporta di sicuro notevoli vantaggi economici poiché il reddito non viene tassato ai fini IRES con l'aliquota fissa 33% ma viene tassato secondo le regole IRPEF o IRE, con tutti i vantaggi che questo tipo d'imposta comporta, dall' applicazione dell'aliquota del 23%, nei limiti della fascia di reddito consentito, alla possibilità di poter dedurre tutti gli oneri e/o poter detrarre tutte quelle detrazione spettanti al contribuente che potrebbero essere perdute nel caso in cui il contribuente non avrebbe ulteriori redditi, o ancora la possibilità di poter detrarre da eventuali redditi d'impresa le perdite trasferite per effetto della trasparenza.
Invece, gli effetti negativi di tale opzione possono sintetizzarsi nel fatto di dover pagare le tasse su utili molto bassi rispetto al reddito imponibile, o magari su utili non ancora distribuiti.
I vantaggi di sicuro sono notevoli, ma resta sempre fermo, che le condizioni per l'opzione devono essere vagliate caso per caso.

Rosolini 18-11-2005

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Enzo Calvo

 

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