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Diritti e libertà fondamentali
Legge
24 marzo 2001, n. 127
"Differimento del termine per l'esercizio della
delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n.
676, in materia di trattamento dei dati personali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19
aprile 2001
Art.
1.
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere b), numeri 2), 3), 4), 5) e 6),
c), d), e), i), l), n) ed o), e all'articolo 2 della
legge 31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni,
in materia di trattamento dei dati personali, sono
emanati entro il 31 dicembre 2001 sulla base dei
princípi e dei criteri direttivi indicati
nella medesima legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
emanati previo parere delle Commissioni permanenti
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
competenti per materia. Il parere è espresso
entro trenta giorni dalla richiesta, indicando specificamente
le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti
ai princípi e ai criteri direttivi contenuti
nella legge di delegazione.
3. Il Governo procede comunque alla emanazione dei
decreti legislativi qualora il parere non sia espresso
entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Il Governo emana, entro dodici mesi dallo scadere
del termine di cui al comma 1 e previa acquisizione
dei pareri previsti nel comma 2 da esprimersi entro
sessanta giorni dalla richiesta, un testo unico
delle disposizioni in materia di tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali e delle disposizioni connesse, coordinandovi
le norme vigenti ed apportando alle medesime le
integrazioni e modificazioni necessarie al predetto
coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione.
5. Il Governo procede comunque alla emanazione del
testo unico qualora il parere non sia espresso entro
sessanta giorni dalla richiesta.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Legge 7 giugno 2000, n. 150
"Disciplina delle attività di informazione
e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13
giugno 2000
Capo I.
PRINCÌPI GENERALI
Art. 1.
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione
dei princìpi che regolano la trasparenza
e l’efficacia dell’azione amministrativa, disciplinano
le attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni
quelle indicate all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. È fatta salva la disciplina vigente relativa
alla pubblicità legale od obbligatoria degli
atti pubblici.
4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto
di Stato, di segreto d’ufficio, di tutela della
riservatezza dei dati personali e in conformità
ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche,
sono considerate attività di informazione
e di comunicazione istituzionale quelle poste in
essere in Italia o all’estero dai soggetti di cui
al comma 2 e volte a conseguire:
a) l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa,
attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini,
alle collettività e ad altri enti attraverso
ogni modalità tecnica ed organizzativa;
c) la comunicazione interna realizzata nell’ambito
di ciascun ente.
5. Le attività di informazione e di comunicazione
sono, in particolare, finalizzate a:
a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni
normative, al fine di facilitarne l’applicazione;
b) illustrare le attività delle istituzioni
e il loro funzionamento;
c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone
la conoscenza;
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite
su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
e) favorire processi interni di semplificazione
delle procedure e di modernizzazione degli apparati
nonchè la conoscenza dell’avvio e del percorso
dei procedimenti amministrativi;
f) promuovere l’immagine delle amministrazioni,
nonchè quella dell’Italia, in Europa e nel
mondo, conferendo conoscenza e visibilità
ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale
ed internazionale.
6. Le attività di informazione e di comunicazione
istituzionale di cui alla presente legge non sono
soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità,
sponsorizzazioni e offerte al pubblico.
Art. 2.
(Forme, strumenti e prodotti)
1. Le attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre
che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione
istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso
la pubblicità, le distribuzioni o vendite
promozionali, le affissioni, l’organizzazione di
manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche,
fiere e congressi.
2. Le attività di informazione e di comunicazione
sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo
ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi,
anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale,
le strutture informatiche, le funzioni di sportello,
le reti civiche, le iniziative di comunicazione
integrata e i sistemi telematici multimediali.
3. Con uno o più regolamenti, da comunicare
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le pubbliche
amministrazioni provvedono alla diffusione delle
modalità e delle forme di comunicazione a
carattere pubblicitario, in attuazione delle norme
vigenti in materia.
Art. 3.
(Messaggi di utilità sociale e di pubblico
interesse)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina
i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico
interesse, che la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo può trasmettere a titolo
gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico
interesse previsti dal presente comma sono riservati
tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora
di programmazione e l’uno per cento dell’orario
settimanale di programmazione di ciascuna rete.
Le emittenti private, radiofoniche e televisive,
hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare
tali messaggi per passaggi gratuiti.
2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora
e televisiva è prevista la riserva di tempi
non eccedenti l’uno per cento dell’orario settimanale
di programmazione per le stesse finalità
e con le modalità di cui al comma 1.
3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge
e dalle disposizioni relative alla comunicazione
istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie
radiotelevisive e le società autorizzate
possono, per finalità di esclusivo interesse
sociale, trasmettere messaggi di utilità
sociale.
4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel
computo degli indici di affollamento giornaliero
nè nel computo degli indici di affollamento
orario stabiliti dal presente articolo. Il tempo
di trasmissione dei messaggi non può, comunque,
occupare più di quattro minuti per ogni giorno
di trasmissione per singola concessionaria. Tali
messaggi possono essere trasmessi gratuitamente;
qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di
comunicazione contenenti messaggi di utilità
sociale non può essere superiore al cinquanta
per cento del prezzo di listino ufficiale indicato
dalla concessionaria.
Art. 4.
(Formazione professionale)
1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell’ambito
delle proprie dotazioni organiche, il personale
da adibire alle attività di informazione
e di comunicazione e programmano la formazione,
secondo modelli formativi individuati dal regolamento
di cui all’articolo 5.
2. Le attività di formazione sono svolte
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione,
secondo le disposizioni del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 287, dalle scuole specializzate
di altre amministrazioni centrali, dalle università,
con particolare riferimento ai corsi di laurea in
scienze della comunicazione e materie assimilate,
dal Centro di formazione e studi (FORMEZ), nonchè
da strutture pubbliche e private con finalità
formative che adottano i modelli di cui al comma
1.
Art. 5.
(Regolamento)
1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede alla individuazione dei titoli
per l’accesso del personale da utilizzare presso
le pubbliche amministrazioni per le attività
di informazione e di comunicazione. Il medesimo
regolamento prevede e disciplina altresì
gli interventi formativi e di aggiornamento per
il personale che già svolge attività
di informazione e di comunicazione.
Art. 6.
(Strutture)
1. In conformità alla disciplina dettata
dal presente Capo e, ove compatibili, in conformità
alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
e relative disposizioni attuative, le attività
di informazione si realizzano attraverso il portavoce
e l’ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso
l’ufficio per le relazioni con il pubblico, nonchè
attraverso analoghe strutture quali gli sportelli
per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica
amministrazione, gli sportelli polifunzionali e
gli sportelli per le imprese.
2. Ciascuna amministrazione definisce, nell’ambito
del proprio ordinamento degli uffici e del personale
e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture
e i servizi finalizzati alle attività di
informazione e comunicazione e al loro coordinamento,
confermando, in sede di prima applicazione della
presente legge, le funzioni di comunicazione e di
informazione al personale che già le svolge.
Art. 7.
(Portavoce)
1. L’organo di vertice dell’amministrazione pubblica
può essere coadiuvato da un portavoce, anche
esterno all’amministrazione, con compiti di diretta
collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione.
Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non
può, per tutta la durata del relativo incarico,
esercitare attività nei settori radiotelevisivo,
del giornalismo, della stampa e delle relazioni
pubbliche.
2. Al portavoce è attribuita una indennità
determinata dall’organo di vertice nei limiti delle
risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio
da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
Art. 8.
(Ufficio per le relazioni con il pubblico)
1. L’attività dell’ufficio per le relazioni
con il pubblico è indirizzata ai cittadini
singoli e associati.
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvedono, nell’esercizio della propria potestà
regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e
alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni
con il pubblico secondo i seguenti criteri:
a) garantire l’esercizio dei diritti di informazione,
di accesso e di partecipazione di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti
ai cittadini, anche attraverso l’illustrazione delle
disposizioni normative e amministrative, e l’informazione
sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni
medesime;
c) promuovere l’adozione di sistemi di interconnessione
telematica e coordinare le reti civiche;
d) attuare, mediante l’ascolto dei cittadini e la
comunicazione interna, i processi di verifica della
qualità dei servizi e di gradimento degli
stessi da parte degli utenti;
e) garantire la reciproca informazione fra l’ufficio
per le relazioni con il pubblico e le altre strutture
operanti nell’amministrazione, nonchè fra
gli uffici per le relazioni con il pubblico delle
varie amministrazioni.
3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico
l’individuazione e la regolamentazione dei profili
professionali sono affidate alla contrattazione
collettiva.
Art. 9.
(Uffici stampa)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata,
di un ufficio stampa, la cui attività è
in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione
di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale
iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Tale
dotazione di personale è costituita da dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione
di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo
alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli
individuati dal regolamento di cui all’articolo
5, utilizzato con le modalità di cui all’articolo
7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle
risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione
per le medesime finalità.
3. L’ufficio stampa è diretto da un coordinatore,
che assume la qualifica di capo ufficio stampa,
il quale, sulla base delle direttive impartite dall’organo
di vertice dell’amministrazione, cura i collegamenti
con gli organi di informazione, assicurando il massimo
grado di trasparenza, chiarezza e tempestività
delle comunicazioni da fornire nelle materie di
interesse dell’amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell’ufficio stampa
non possono esercitare, per tutta la durata dei
relativi incarichi, attività professionali
nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della
stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe
possono essere previste dalla contrattazione collettiva
di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione
dei profili professionali sono affidate alla contrattazione
collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione,
con l’intervento delle organizzazioni rappresentative
della categoria dei giornalisti. Dall’attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10.
(Disposizione finale)
1. Le disposizioni del presente Capo costituiscono
princìpi fondamentali ai sensi dell’articolo
117 della Costituzione e si applicano, altresì,
alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel
rispetto degli statuti e delle relative norme di
attuazione.
Capo II.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE AMMINISTRAZIONI
DELLO STATO
Art. 11.
(Programmi di comunicazione)
1. In conformità a quanto previsto dal Capo
I della presente legge e dall’articolo 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonchè dalle direttive impartite
dal Presidente del Consiglio dei ministri, le amministrazioni
statali elaborano annualmente il programma delle
iniziative di comunicazione che intendono realizzare
nell’anno successivo, comprensivo dei progetti di
cui all’articolo 13, sulla base delle indicazioni
metodologiche del Dipartimento per l’informazione
e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Il programma è trasmesso entro
il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento.
Iniziative di comunicazione non previste dal programma
possono essere promosse e realizzate soltanto per
particolari e contingenti esigenze sopravvenute
nel corso dell’anno e sono tempestivamente comunicate
al Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
2. Per l’attuazione dei programmi di comunicazione
il Dipartimento per l’informazione e l’editoria
provvede in particolare a:
a) svolgere funzioni di centro di orientamento e
consulenza per le amministrazioni statali ai fini
della messa a punto dei programmi e delle procedure.
Il Dipartimento può anche fornire i supporti
organizzativi alle amministrazioni che ne facciano
richiesta;
b) sviluppare adeguate attività di conoscenza
dei problemi della comunicazione pubblica presso
le amministrazioni;
c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari,
accordi quadro nei quali sono definiti i criteri
di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive
o sulla stampa, nonchè le relative tariffe.
Art. 12.
(Piano di comunicazione)
1. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni
statali, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria
predispone annualmente il piano di comunicazione,
integrativo del piano di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, che è approvato dal Presidente
del Consiglio dei ministri.
2. Una copia del piano approvato è trasmessa
alle amministrazioni. Ciascuna amministrazione realizza
il piano per le parti di specifica competenza anche
avvalendosi della collaborazione del Dipartimento
per l’informazione e l’editoria. Entro il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello di riferimento, i
Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio
dei ministri una relazione su quanto previsto dal
presente comma.
Art. 13.
(Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario)
1. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad
inviare al Dipartimento per l’informazione e l’editoria,
ai fini della formulazione di un preventivo parere,
i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario
che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi
di comunicazione di massa.
2. I progetti di cui al comma 1 devono, in particolare,
contenere indicazioni circa l’obiettivo della comunicazione,
la copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi,
i destinatari e i soggetti coinvolti nella realizzazione.
Deve, inoltre, essere specificata la strategia di
diffusione con previsione delle modalità
e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento
della massima efficacia della comunicazione.
3. Per le campagne di comunicazione a carattere
pubblicitario, le amministrazioni dello Stato tengono
conto, ove possibile, in relazione al tipo di messaggio
e ai destinatari, anche delle testate italiane all’estero.
Art. 14.
(Finanziamento dei progetti)
1. La realizzazione dei progetti di comunicazione
a carattere pubblicitario delle amministrazioni
dello Stato, integrativi del piano di cui all’articolo
12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, ritenuti di particolare
utilità sociale o di interesse pubblico,
è finanziata nei limiti delle risorse disponibili
in bilancio per il centro di responsabilità
n. 17 "Informazione ed editoria" dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri, intendendosi ridotta in misura corrispondente
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5
della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Art. 15.
(Procedure di gara)
1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione
istituzionale a carattere pubblicitario la scelta
dei soggetti professionali esterni è effettuata,
anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo
6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157. A tali fini, con regolamento
da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri per la individuazione dei
soggetti professionali da invitare alle procedure
di selezione, nonchè per la determinazione
delle remunerazioni per i servizi prestati. A tali
fini si tiene conto anche dei criteri stabiliti
in materia dall’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
Art. 16.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati l’articolo 5, commi 6, 7 e 8, della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e l’articolo 9 della
legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
Legge 23 febbraio 1999, n. 44
Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà
per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3
marzo 1999
Art. 1.
(Elargizione a favore dei soggetti danneggiati da
attività estorsive)
1. Ai soggetti danneggiati da attività estorsive
è elargita una somma di denaro a titolo di
contributo al ristoro del danno patrimoniale subito,
nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente
legge.
Art. 2.
(Limitazione temporale e territoriale)
1. L'elargizione è concessa in relazione
agli eventi dannosi verificatisi nel territorio
dello Stato successivamente al 1o gennaio 1990.
Art. 3.
(Elargizione alle vittime di richieste estorsive)
1. L'elargizione è concessa agli esercenti
un'attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o comunque economica, ovvero una libera
arte o professione, che subiscono un danno a beni
mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero
un danno sotto forma di mancato guadagno inerente
all'attività esercitata, in conseguenza di
delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire
a richieste estorsive, avanzate anche successivamente
ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione
a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni
di intimidazione anche ambientale.
2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate
alle richieste estorsive le condotte delittuose
che, per circostanze ambientali o modalità
del fatto, sono riconducibili a finalità
estorsive, purchè non siano emersi elementi
indicativi di una diversa finalità. Se per
il delitto al quale è collegato il danno
sono in corso le indagini preliminari, l'elargizione
è concessa sentito il pubblico ministero
competente, che esprime il proprio parere entro
trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo
all'elargizione prosegue comunque nel caso in cui
il pubblico ministero non esprima il parere nel
termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico
ministero comunichi che all'espressione del parere
osta il segreto relativo alle indagini.
Art. 4.
(Condizioni dell'elargizione)
1. L'elargizione è concessa a condizione
che:
a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato
di aderire alle richieste estorsive; tale condizione
deve permanere dopo la presentazione della domanda
di cui all'articolo 13;
b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso
o in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo
12 del codice di procedura penale;
c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente,
non risulti sottoposta a misura di prevenzione o
al relativo procedimento di applicazione, ai sensi
delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, nè
risulti destinataria di provvedimenti che dispongono
divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli
articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima
legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione;
d) il delitto dal quale è derivato il danno,
ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche
ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti
all'autorità giudiziaria con l'esposizione
di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.
2. Non si tiene conto della condizione prevista
dalla lettera c) del comma 1 se la vittima fornisce
all'autorità giudiziaria un rilevante contributo
nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione
dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli
autori delle richieste estorsive, o del delitto
dal quale è derivato il danno, ovvero di
reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice
di procedura penale.
Art. 5.
(Elargizione nel caso di acquiescenza alle richieste
estorsive)
1. Se vi è stata acquiescenza alle richieste
estorsive, l'elargizione può essere concessa
anche in relazione ai danni a beni mobili o immobili
o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti
la denuncia.
Art. 6.
(Elargizione agli appartenenti ad associazioni di
solidarietà)
1. L'elargizione, sussistendo le condizioni di cui
all'articolo 4, è concessa anche agli appartenenti
ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo
di prestare assistenza e solidarietà a soggetti
danneggiati da attività estorsive, i quali:
a) subiscono un danno a beni mobili o immobili,
ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti
commessi al fine di costringerli a recedere dall'associazione
o dall'organizzazione o a cessare l'attività
svolta nell'ambito delle medesime, ovvero per ritorsione
a tale attività;
b) subiscono quali esercenti un'attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o professione,
un danno, sotto forma di mancato guadagno inerente
all'attività esercitata, in conseguenza dei
delitti di cui alla lettera a) ovvero di situazioni
di intimidazione anche ambientale determinate dalla
perdurante appartenenza all'associazione o all'organizzazione.
Art. 7.
(Elargizione ad altri soggetti)
1. L'elargizione è altresì concessa
ai soggetti, diversi da quelli indicati negli articoli
3 e 6, che, in conseguenza dei delitti previsti
nei medesimi articoli, subiscono lesioni personali
ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro
proprietà, o sui quali vantano un diritto
reale di godimento.
2. L'elargizione è concessa alle medesime
condizioni stabilite per l'esercente l'attività.
3. Ai fini della quantificazione dell'elargizione
si tiene conto del solo danno emergente ovvero di
quello derivante da lesioni personali.
Art. 8.
(Elargizione ai superstiti)
1. Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli
articoli 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono
la vita, l'elargizione è concessa, nell'ordine,
ai soggetti di seguito elencati a condizione che
la utilizzino in un'attività economica, ovvero
in una libera arte o professione, anche al di fuori
del territorio di residenza:
a) coniuge e figli;
b) genitori;
c) fratelli e sorelle;
d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da
quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi
nei tre anni precedenti l'evento a carico della
persona.
2. Fermo restando l'ordine indicato nel comma 1,
nell'ambito delle categorie previste dalle lettere
a), b) e c), l'elargizione è ripartita, in
caso di concorso di più soggetti, secondo
le disposizioni sulle successioni legittime stabilite
dal codice civile.
3. L'elargizione è concessa alle medesime
condizioni stabilite per la persona deceduta.
Art. 9.
(Ammontare dell'elargizione)
1. L'elargizione è corrisposta, nei limiti
della dotazione del Fondo previsto dall'articolo
18, in misura dell'intero ammontare del danno e
comunque non superiore a lire 3.000 milioni. Qualora
più domande, per eventi diversi, relative
ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso
di un triennio, l'importo complessivo dell'elargizione
non può superare nel triennio la somma di
lire 6.000 milioni.
2. L'elargizione è esente dal pagamento delle
imposte sul reddito delle persone fisiche e delle
persone giuridiche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono disporre, per l'elargizione,
l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale
sulle attività produttive.
Art. 10.
(Criteri di liquidazione)
1. L'ammontare del danno è determinato:
a) nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo
la perdita subita e il mancato guadagno, salvo quanto
previsto dall'articolo 7, comma 3;
b) nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni
personali, ovvero a intimidazione anche ambientale,
sulla base del mancato guadagno inerente all'attività
esercitata dalla vittima.
2. Il mancato guadagno, se non può essere
provato nel suo preciso ammontare, è valutato
con equo apprezzamento delle circostanze, tenendo
conto anche della riduzione del valore dell'avviamento
commerciale.
Art. 11.
(Limiti all'elargizione nel caso di lesioni personali
o di morte)
1. Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni
personali, l'elargizione è concessa per la
sola parte che eccede l'ammontare degli emolumenti
ricevuti dall'interessato, per lo stesso evento
lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990,
n. 302.
Art. 12.
(Copertura assicurativa)
1. Se il danno è coperto, anche indirettamente,
da contratto di assicurazione, l'elargizione è
concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata
o che può essere liquidata dall'assicuratore.
Art. 13.
(Modalità e termini per la domanda)
1. L'elargizione è concessa a domanda.
2. La domanda può essere presentata dall'interessato
ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio
nazionale del relativo ordine professionale o da
una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate
nel Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro
(CNEL). La domanda può essere altresì
presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo
8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante
e con il consenso dell'interessato, da associazioni
od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto
a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi
quello di prestare assistenza e solidarietà
a soggetti danneggiati da attività estorsive.
Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni
ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono
disciplinate le modalità per la relativa
tenuta.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro
il termine di centoventi giorni dalla data della
denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato
ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono
emersi elementi atti a far ritenere che l'evento
lesivo consegue a delitto commesso per le finalità
indicate negli articoli precedenti.
4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche
ambientale, la domanda deve essere presentata, a
pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla
data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive
o nella quale l'interessato è stato per la
prima volta oggetto della violenza o minaccia.
5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi
nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto
pericolo di atti di ritorsione, il pubblico ministero
abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie
cautele per assicurare la riservatezza dell'identità
del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento
lesivo o delle richieste estorsive. I predetti termini
riprendono a decorrere dalla data in cui il decreto
adottato dal pubblico ministero è revocato
o perde comunque efficacia. Quando è adottato
dal pubblico ministero decreto motivato per le finalità
suindicate è omessa la menzione delle generalità
del denunciante nella documentazione da acquisire
ai fascicoli formati ai sensi degli articoli 408,
comma 1, e 416, comma 2, del codice di procedura
penale, fino al provvedimento che dispone il giudizio
o che definisce il procedimento.
Art. 14.
(Concessione dell'elargizione)
1. La concessione dell'elargizione è disposta
con decreto del Commissario per il coordinamento
delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione
del Comitato di cui all'articolo 19. La deliberazione
deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato
il danno patrimoniale, del rapporto di causalità,
dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti
dalla presente legge e dell'ammontare del danno
patrimoniale, dettagliatamente documentato, salvo
quanto previsto dall'articolo 10, comma 2. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Si applica altresì l'articolo 10-sexies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione,
il Ministro dell'interno può promuovere,
con richiesta motivata, il riesame della deliberazione
stessa da parte del Comitato.
Art. 15.
(Corresponsione e destinazione dell'elargizione)
1. L'elargizione, una volta determinata nel suo
ammontare, può essere corrisposta in una
o più soluzioni.
2. Il pagamento dei ratei successivi al primo deve
essere preceduto dalla produzione, da parte dell'interessato,
di idonea documentazione comprovante che le somme
già corrisposte sono state destinate ad attività
economiche di tipo imprenditoriale.
3. La prova di cui al comma 2 deve essere altresì
fornita entro i dodici mesi successivi alla corresponsione
del contributo in unica soluzione o dell'ultimo
rateo.
Art. 16.
(Revoca dell'elargizione)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione
è revocata:
a) se l'interessato non fornisce la prova relativa
alla destinazione delle somme già corrisposte;
b) se si accerta l'insussistenza dei presupposti
dell'elargizione medesima;
c) se la condizione prevista dall'articolo 4, comma
1, lettera a), non permane anche nel triennio successivo
al decreto di concessione.
2. Alle elargizioni concesse in favore dei soggetti
indicati all'articolo 7 non si applicano le disposizioni
di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente
articolo e di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15.
Art. 17.
(Provvisionale)
1. Prima della definizione del procedimento per
la concessione dell'elargizione può essere
disposta, a domanda, la corresponsione, in una o
più soluzioni, di una provvisionale fino
al settanta per cento dell'ammontare complessivo
dell'elargizione, con le modalità previste
dal regolamento di cui all'articolo 21.
2. Agli effetti di quanto previsto nel comma 1,
il Comitato di cui all'articolo 19 acquisisce, entro
trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo
del prefetto della provincia nel cui territorio
si è verificato l'evento denunciato, un rapporto
iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni
dell'elargizione. L'esito dell'istanza deve essere
definito in ogni caso, dandone comunicazione all'interessato,
entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
3. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento
dei presupposti e delle condizioni dell'elargizione,
il prefetto e il Comitato di cui all'articolo 19
possono ottenere dall'autorità giudiziaria
competente copie di atti e informazioni scritte
sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso
che ha causato il danno. L'autorità giudiziaria
provvede senza ritardo e può rigettare la
richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni
acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte
dal segreto d'ufficio e sono custodite e trasmesse
in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.
4. Se per il delitto al quale è collegato
il danno sono in corso le indagini preliminari,
la provvisionale è concessa, sentito il pubblico
ministero competente, che esprime il proprio parere
entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento
relativo alla concessione della provvisionale prosegue
comunque nel caso in cui il pubblico ministero non
esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel
caso in cui il pubblico ministero comunichi che
all'espressione del parere osta il segreto relativo
alle indagini.
5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
15, comma 3, e 16.
Art. 18.
(Fondo di solidarietà per le vittime delle
richieste estorsive)
1. È istituito presso il Ministero dell'interno
il Fondo di solidarietà per le vittime delle
richieste estorsive. Il Fondo è alimentato
da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma
2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio
dello Stato, nei rami incendio, responsabilità
civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi
ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio
1990;
b) un contributo dello Stato determinato secondo
modalità individuate dalla legge, nel limite
massimo di lire 80 miliardi, iscritto nello stato
di previsione dell'entrata, unità previsionale
di base 1.1.11.1, del bilancio di previsione dello
Stato per il 1998 e corrispondenti proiezioni per
gli anni 1999 e 2000;
c) una quota pari alla metà dell'importo,
per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate
ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, nonchè una quota pari ad un
terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno,
delle vendite disposte a norma dell'articolo 2-undecies
della suddetta legge n. 575 del 1965, relative ai
beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in
azienda confiscati ai sensi della medesima legge
n. 575 del 1965.
2. La misura percentuale prevista dall'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 1992, n. 172, può essere rideterminata,
in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sono emanate,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le norme regolamentari necessarie
per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1,
lettera a).
Art. 19.
(Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione
e dell'usura)
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito
il Comitato di solidarietà per le vittime
dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato è
presieduto dal Commissario per il coordinamento
delle iniziative antiracket e antiusura, nominato
dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, anche al di fuori del personale della
pubblica amministrazione, tra persone di comprovata
esperienza nell'attività di contrasto al
fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà
nei confronti delle vittime. Il Comitato è
composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
b) da un rappresentante del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni,
assicurando la rotazione tra le diverse categorie,
su indicazione delle associazioni nazionali di categoria
in esso rappresentate;
d) da tre membri delle associazioni iscritte nell'elenco
di cui all'articolo 13, comma 2, nominati ogni due
anni dal Ministro dell'interno, assicurando la rotazione
tra le diverse associazioni, su indicazione delle
associazioni medesime;
e) da un rappresentante della Concessionaria di
servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza
diritto di voto.
2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri
restano in carica per quattro anni e l'incarico
non è rinnovabile per più di una volta.
3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i
compiti attribuiti al Comitato istituito dall'articolo
5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172, e successive modificazioni.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dall'articolo 21, la gestione
del Fondo di solidarietà per le vittime delle
richieste estorsive, istituito dall'articolo 18
della presente legge, e del Fondo di solidarietà
per le vittime dell'usura, istituito dall'articolo
14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è
attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto
del Ministero dell'interno sulla base di apposita
concessione.
5. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di
cui al comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al
segreto circa i soggetti interessati e le procedure
di elargizione. Gli organi preposti alla gestione
dei Fondi sono altresì tenuti ad assicurare,
mediante intese con gli ordini professionali e le
associazioni nazionali di categoria rappresentate
nel CNEL, nonchè con le associazioni o con
le organizzazioni indicate nell'articolo 13, comma
2, anche presso i relativi uffici, la tutela della
riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure
di elargizione.
6. La concessione del mutuo di cui al comma 6 dell'articolo
14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è disposta
con decreto del Commissario per il coordinamento
delle iniziative antiracket e antiusura su deliberazione
del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo.
Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo
14 della suddetta legge n. 108 del 1996.
Art. 20.
(Sospensione di termini)
1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o
nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione
prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di
scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento
lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il
pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari,
nonchè di ogni altro atto avente efficacia
esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze
per la durata di trecento giorni.
2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o
nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione
prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di
scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento
lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati
dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.
3. Sono altresì sospesi, per la medesima
durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione
e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali
e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi
diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o
che scadono entro un anno dalla data dell'evento
lesivo.
4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al
comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
di immobili e i termini relativi a processi esecutivi
mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite
e le assegnazioni forzate.
5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale
irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva,
l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione
dei benefici previsti dal presente articolo, gli
effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di
cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini
di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e
5 si applicano altresì a coloro i quali abbiano
richiesto la concessione del mutuo senza interesse
di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo
1996, n. 108, nonchè a coloro che abbiano
richiesto l'elargizione prevista dall'articolo 1
della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
7. La sospensione dei termini di cui ai commi 1,
2, 3 e 4 ha effetto a seguito del parere favorevole
del prefetto competente per territorio, sentito
il presidente del tribunale.
Art. 21.
(Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento emanato entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta
norme per:
a) razionalizzare ed armonizzare le procedure relative
alla concessione dell'elargizione a favore delle
vittime dell'estorsione e alla concessione del mutuo
senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2,
della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonchè
unificare i Fondi di cui all'articolo 19, comma
4, della presente legge;
b) stabilire i princìpi cui dovrà
uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero
dell'interno e la CONSAP;
c) snellire e semplificare le procedure di cui alla
lettera a), con particolare riguardo agli adempimenti
istruttori da attribuire al prefetto competente
per territorio, al fine di assicurare alle procedure
stesse maggiore celerità e speditezza, secondo
criteri idonei ad assicurare la tutela della riservatezza
degli interessati, in particolare in caso di domanda
inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine
professionale o da un'associazione nazionale di
categoria;
d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno,
gli uffici preposti alla gestione del rapporto di
concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi
compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato
di cui all'articolo 19;
e) individuare, nei casi in cui l'elargizione a
carico del Fondo di solidarietà per le vittime
delle richieste estorsive e del Fondo di solidarietà
per le vittime dell'usura sia stata richiesta per
il ristoro di un danno conseguente a lesioni personali,
le relative modalità di accertamento medico;
f) prevedere forme di informazione, assistenza e
sostegno, poste a carico del Fondo di cui all'articolo
18, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici
da parte delle vittime.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è
trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente
alla scadenza del termine di cui al medesimo comma
1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica,
per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni
dalla data di trasmissione, il regolamento è
emanato anche in mancanza del parere.
Art. 22.
(Modifica all'articolo 14 della legge n. 108 del
1996)
1. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo
1996, n. 108, sono aggiunte, in fine, le parole:
"La concessione del mutuo è esente da
oneri fiscali".
2. Gli oneri finanziari derivanti dall'esenzione
prevista dall'articolo 14, comma 2, della legge
7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal comma
1 del presente articolo, sono posti a carico del
Fondo di cui all'articolo 18 della presente legge.
Art. 23.
(Modifica all'articolo 6 della legge n. 302 del
1990)
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, è sostituito dal seguente:
"1. Nei casi previsti dalla presente legge,
gli interessati devono presentare domanda non oltre
tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza".
Art. 24.
(Disposizioni transitorie)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2,
le disposizioni della presente legge si applicano
anche in relazione agli eventi dannosi verificatisi
anteriormente alla data della sua entrata in vigore.
Se, a tale data, sono decorsi i termini stabiliti
dall'articolo 13, commi 3 e 4, la domanda può
essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta
giorni dalla data predetta.
2. Se per gli eventi indicati nel comma 1 è
stata presentata domanda e sulla stessa non è
stata ancora adottata una decisione, il Comitato
di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire
le integrazioni eventualmente necessarie.
3. Se sulla domanda di cui al comma 2 è già
stata adottata una decisione, la domanda stessa
può essere ripresentata entro il medesimo
termine previsto dal comma 1. Il Comitato di cui
all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le
integrazioni eventualmente necessarie.
Art. 25.
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 21, e comunque non
oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) il capo I del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
b) il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993,
n. 468.
2. Al comma 31 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, le parole: "l'elargizione prevista
dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172, e successive modificazioni, e dal decreto-legge
27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recanti norme
a sostegno delle vittime di richieste estorsive,"
sono soppresse.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 21, e comunque non oltre il
centottantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, continuano ad essere
applicate le disposizioni di cui alle lettere a)
e b) del comma 1 ed al comma 2 del presente articolo.
Legge 31 dicembre 1996, n. 675 - Art. 1 - 29
"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali" pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997
- Supplemento Ordinario n. 3 Testo della legge CAPO
I PRINCIPI GENERALI Art. 1. (Finalita' e definizioni).
1. La presente legge garantisce che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,
delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita'
delle persone fisiche, con particolare riferimento
alla riservatezza e all'identita' personale; garantisce
altresi' i diritti delle persone giuridiche e di
ogni altro ente o associazione. 2. Ai fini della
presente legge si intende: a) per "banca di
dati", qualsiasi complesso di dati personali,
ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno
o piu' siti, organizzato secondo una pluralita'
di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione
o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,
la conservazione, l'elaborazione, la modificazione,
la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione,
la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati; c) per "dato personale", qualunque
informazione relativa a persona fisica, persona
giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento
a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale; d) per "titolare",
la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione
od organismo cui competono le decisioni in ordine
alle finalita' ed alle modalita' del trattamento
di dati personali, ivi compreso il profilo della
sicurezza; e) per "responsabile", la persona
fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione
e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica,
la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui
si riferiscono i dati personali; g) per "comunicazione",
il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu'
soggetti determinati diversi dall'interessato, in
qualunque forma, anche mediante 1a loro messa a
disposizione o consultazione; h) per "diffusione",
il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione; i)
per "dato anonimo", il dato che in origine,
o a seguito di trattamento, non puo' essere associato
ad un interessato identificato o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati
personali con sospensione temporanea di ogni altra
operazione del trattamento; m) per "Garante",
l'autorita' istituita ai sensi dell'articolo 30.
Art. 2. (Ambito di applicazione). 1. La presente
legge si applica al trattamento di dati personali
da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
Art. 3. (Trattamento di dati per fini esclusivamente
personali). 1. Il trattamento di dati personali
effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente
personali non e' soggetto all'applicazione della
presente legge, sempreche' i dati non siano destinati
ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano
in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza
dei dati di cui all'articolo 15, nonche' le disposizioni
di cui agli articoli 18 e 36. Art. 4. (Particolari
trattamenti in ambito pubblico). 1. La presente
legge non si applica al trattamento di dati personali
effettuato: a) dal Centro elaborazione dati di cui
all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121,
come modificato dall'articolo 43, comma 1, della
presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi
in base alla legge, nonche' in virtu' dell'accordo
di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo
di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre
1993, n. 388; b) dagli organismi di cui agli articoli
3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero
sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo
12 della medesima legge; c) nell'ambito del servizio
del casellario giudiziale di cui al titolo IV del
libro decimo del codice di procedura penale e al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive
modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito
del servizio dei carichi pendenti nella materia
penale; d) in attuazione dell'articolo 371-bis,
comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni
di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari,
del Consiglio superiore della magistratura e del
Ministero di grazia e giustizia; e) da altri soggetti
pubblici per finalita' di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge
che prevedano specificamente il trattamento. 2.
Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in
ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9,
15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonche',
fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera
b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli
7 e 34. Art. 5. (Trattamento di dati svolto senza
l'ausilio di mezzi elettronici). 1. Il trattamento
di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati e' soggetto
alla medesima disciplina prevista per il trattamento
effettuato con l'ausilio di tali mezzi. Art. 6.
(Trattamento di dati detenuti all'estero). 1. Il
trattamento nel territorio dello Stato di dati personali
detenuti all'estero e' soggetto alle disposizioni
della presente legge. 2. Se il trattamento di cui
al comma 1 consiste in un trasferimento di dati
personali fuori dal territorio nazionale si applicano
in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28. CAPO
II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO Art.
7. (Notificazione). 1. Il titolare che intenda procedere
ad un trattamento di dati personali soggetto al
campo di applicazione della presente legge e' tenuto
a darne notificazione al Garante. 2. La notificazione
e' effettuata preventivamente ed una sola volta,
a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro
mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere
dal numero delle operazioni da svolgere, nonche'
dalla durata del trattamento e puo' riguardare uno
o piu' trattamenti con finalita' correlate. Una
nuova notificazione e' richiesta solo se muta taluno
degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere
l'effettuazione della variazione. 3. La notificazione
e' sottoscritta dal notificante e dal responsabile
del trattamento. 4. La notificazione contiene: a)
il nome, la denominazione o la ragione sociale e
il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b) le finalita' e modalita' del trattamento; c)
la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi
e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei
dati; e) i trasferimenti di dati previsti verso
Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora
riguardino taluno dei dati di cui agli articoli
22 e 24, fuori del territorio nazionale; f) una
descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza
delle misure tecniche ed organizzative adottate
per la sicurezza dei dati; g) l'indicazione della
banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce
il trattamento, nonche' l'eventuale connessione
con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori
dal territorio nazionale; h) il nome, la denominazione
o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del responsabile; in mancanza di tale
indicazione si considera responsabile il notificante;
i) la qualita' e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono
essere annotati nel registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile, nonche' coloro
che devono fornire le informazioni di cui all'articolo
8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre
1993, n. 580, alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, possono effettuare la
notificazione per il tramite di queste ultime, secondo
le modalita' stabilite con il regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori
e gli artigiani possono effettuare la notificazione
anche per il tramite delle rispettive rappresentanze
di categoria; gli iscritti agli albi professionali
anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali.
Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui
al comma 3. Art. 8. (Responsabile). 1. Il responsabile,
se designato, deve essere nominato tra soggetti
che per esperienza, capacita' ed affidabilita',
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi
alle istruzioni impartite dal titolare il quale,
anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla
puntuale osservanza delle disposizioni di cui al
comma 1 e delle proprie istruzioni. 3. Ove necessario
per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione
di compiti. 4. I compiti affidati al responsabile
devono essere analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare
i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi
alle istruzioni del titolare o del responsabile.
CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Sezione
I Raccolta e requisiti dei dati Art. 9. (Modalita'
di raccolta e requisiti dei dati personali). 1.
I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni
del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto
alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente
trattati; e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati. Art. 10. (Informazioni rese al momento
detta raccolta). 1. L'interessato o la persona presso
la quale sono raccolti i dati personali devono essere
previamente informati per iscritto circa: a) le
finalita' e le modalita' del trattamento cui sono
destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa
del conferimento dei dati; c) le conseguenze di
un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti
o le categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati
medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 13; f)
il nome, la denominazione o la ragione sociale e
il domicilio, la residenza o la sede del titolare
e, se designato, del responsabile. 2. L'informativa
di cui al comma 1 puo' non comprendere gli elementi
gia' noti alla persona che fornisce i dati o la
cui conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di
funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte
per il perseguimento delle finalita' di cui agli
articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1,
lettera d). 3. Quando i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di
cui al comma 1 e' data al medesimo interessato all'atto
della registrazione dei dati o, qualora sia prevista
la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica
quando l'informativa all'interessato comporta un
impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero
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