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Edizione: Banca Dati "
Legislazione Regionale Siciliana"


STATUTO DEL COMUNE DI ROSOLINI

(Provincia di Siracusa)

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO G.U.R.S. 10 dicembre 1994, n. 61

(vedi integrazione in fondo al documento)

INDICE

 

Titolo I – PRINCIPI E FINALITA’

Art. 1 – Territorio comunale e sede municipale

Art. 2 – Stemma e gonfalone

Art. 3 – Potere statutario

Art. 4 – Funzioni del Comune

Art. 5 – Svolgimento dell’azione amministrativa – Informazione

Art. 6 – Norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente

Art. 7 – Istituzione della biblioteca pubblica

Art. 8 – Albo pretorio

 

Titolo II – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione I – Forme e strumenti della partecipazione

Art. 9 – Principi

Art. 10 – Istanze – Petizioni – Proposte

Art. 11 – Associazioni a fini partecipativi

Art. 12 – Forme associative e organismi di partecipazione

Art. 13 – Referendum consultivo

Art. 14 – Consultazioni della popolazione

Art. 15 – Azione popolare

Art. 16 – Pubblicità e diritto di accesso agli atti amministrativi – Informazioni

Art. 17 – Disposizioni relative ai procedimenti amministrativi

Art. 18 – Istituzione ed elezione del difensore civico

Art. 19 – Durata in carica e revoca del difensore civico – Funzioni

Art. 20 – Modalità di intervento del difensore civico

Art. 21 – Difensore civico – Rapporti con il consiglio comunale

Art. 22 – Mezzi e trattamento economico del difensore civico

 

Titolo III – ORGANI RAPPRESENTATIVI DEL COMUNE

Art. 23 – Organi rappresentativi istituzionali dell’ente Comune

Art. 24 – Consiglio comunale: Elezione – Composizione – Durata in carica – Votazione – Riunione

Art. 25 – Decadenza e scioglimento del consiglio comunale

Art. 26 – Competenze del consiglio comunale

Art. 27 – Affidamento degli appalti di fornitura di beni

Art. 28 – Commissioni consiliari

Art. 29 – Commissioni di indagini

Art. 30 – Organizzazione del consiglio comunale – Gruppi consiliari

Art. 31 – Consiglieri comunali

Art. 32 – Insediamento

Art. 33 – Il presidente

Art. 34 – Funzionamento del consiglio comunale

Art. 35 – Giunta comunale

Art. 36 – Giuramento

Art. 37 – Incompatibilità

Art. 38 – Cessazione dalla carica di assessore comunale

Art. 39 – Funzioni e competenze della giunta comunale

Art. 40 – Il sindaco – Attribuzioni

Art. 41 – Elezione del sindaco – Durata in carica – Ineleggibilità e incompatibilità

Art. 42 – Cessazione dalla carica del sindaco

 

Titolo IV – ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA

Art. 43 – Principi di organizzazione

Art. 44 – Organizzazione burocratica – Aree di attività

Art. 45 – Collaborazioni esterne

Art. 46 – Il segretario generale – Attribuzioni e compiti

Art. 47 – Il vice segretario – Attribuzioni e compiti

Art. 47 bis – Il comandante del corpo di polizia municipale

Art. 48 – Funzioni di direttore di comparto

 

Titolo V – RESPONSABILITA’

Art. 49 – Responsabilità

Art. 50 – Responsabilità verso il Comune

Art. 51 – Responsabilità verso i terzi

Art. 52 – Responsabilità dei contabili

Art. 53 – Prescrizione dell’azione di responsabilità

Art. 54 – Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazione

Art. 54 bis – Istituzione della commissione di disciplina

 

Titolo VI – SERVIZI PUBBLICI

Art. 55 – Gestione dei servizi pubblici comunali

Art. 56 – Gestione in economia

Art. 57 – Concessione a terzi

Art. 58 – Istituzione

 

Titolo VII – FINANZA E CONTABILITA’

Art. 59 – Ordinamento della finanza comunale

Art. 60 – I beni culturali

Art. 61 – Ordinamento contabile bilancio e programmazione finanziaria

Art. 62 – Conto consuntivo

Art. 63 – Revisione economico finanziaria – Collegio dei revisori dei conti

Art. 64 – Delibera a contrattare e relative procedure

 

Titolo VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 65 – Revisione dello statuto

Art. 66 – Regolamento di attuazione dello statuto

Art. 67 – Verifica dello statuto

Art. 68 – Entrata in vigore dello statuto

 

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 14 luglio 1994, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale di Palermo nella seduta del 4 agosto 1994 al n. 10733/11094.

 

Integrazione S.S. G.U.R.S. 1 aprile 1995, n. 16

Il consiglio comunale nella seduta del 15 dicembre 1994, con atto numero 116, parzialmente annullato con provvedimento dal CO.RE.CO., Sezione centrale di Palermo n. 110/20083 nella seduta del 10 gennaio 1995, ha introdotto la seguente integrazione allo statuto, approvato con delibera n.26 del 14 luglio 1994, in vigore dal 9 gennaio 1995: Art. 54 bis – Istituzione della commissione di disciplina.



 

Titolo I

PRINCIPI E FINALITA’

1. Il Comune di Rosolini è un ente territoriale autonomo, assume tutti i compiti alla cura degli interessi della comunità rappresentata e ne promuove lo sviluppo nell’ambito della Provincia regionale di Siracusa, ed entro l’unità politica della Regione Siciliana e dello Stato italiano.

Appartengono alla comunità rosolinese coloro che risiedono nel territorio comunale o vi hanno dimora o vi svolgono abitualmente attività lavorativa.

Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e della Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede alla loro specificazione ed attuazione.

Il Comune pone a fondamento di ogni sua azione politico amministrativa la tutela e la promozione della persona umana, di cui riconosce dignità e diritti contro ogni forma di violenza e di sopraffazione. Tutela, in particolare, le fasce più svantaggiate della popolazione e promuove azioni di solidarietà a vantaggio dei soggetti più deboli e indifesi.

Indirizza la sua attività affinché si instaurino rapporti di fiducia tra la comunità e l’amministrazione, uniformando la sua azione ai principi di legalità, equità, imparzialità, trasparenza, pubblicità, efficacia ed efficienza; persegue la piena attuazione del principio di pari dignità tra uomo e donna.

Il Comune promuove l’organico ed equilibrato assetto del territorio, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei beni ambientali e naturali, favorisce lo sviluppo economico della comunità e la piena occupazione, lo sviluppo dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio e del turismo.

Per la realizzazione dei propri obiettivi il Comune assume il metodo della "programmazione".

Il Comune riconosce e garantisce il diritto della persona, degli enti riconosciuti e delle associazioni a partecipare – nei modi stabiliti dal presente statuto – all’iniziativa, al controllo e allo svolgimento dell’attività politico-amministrativa.

Sostiene e valorizza le strutture educative e scolastiche, pubbliche, e private, per eliminare la dispersione scolastica e realizzare il diritto allo studio nella libertà della scelta educativa.

Garantisce ai cittadini, alle associazioni e ai rappresentanti degli enti riconosciuti il diritto di udienza, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Multietnicità

IlComune riconosce come valore positivo di crescita il carattere multietnico e multiraziale della società, fondata sul rispetto reciproco e sulla uguaglianza di tutti i cittadini.

Art. 1

Territorio comunale e sede municipale

Il territorio del Comune di Rosolini è delimitato dalle vigenti disposizioni di legge e si estende ai confini dei Comuni di Noto, di Ispica, di Modica e di Ragusa.

La sede legale del Comune è nel capoluogo presso il palazzo municipale, ove si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 2

Stemma e gonfalone

Elemento raffigurativo del Comune è lo stemma che sarà approvato ai sensi di legge, giusta delibera consiliare n. 281 del 31 dicembre 1991.

Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone, ove è riportato lo stemma del Comune; detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore delegato e scortata dai vigili urbani del Comune.

L’uso e la riproduzione di tale simbolo per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 3

Potere statutario

Il presente statuto stabilisce le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento del Comune di Rosolini.

Esso disciplina stabilmente l’organizzazione, la struttura e l’attività dell’ente Comune, le attribuzioni degli organi e l’ordinamento degli uffici e dei servizi; prevede la partecipazione popolare e l’accesso dei cittadini alle informazioni relative agli atti comunali ed ai procedimenti amministrativi.

E’ uno strumento di autogoverno con adattamento della propria struttura gestionale alle peculiarità della realtà sociale e con la disciplina di ogni aspetto che, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, necessita per garantire ed assicurare la piena operatività dell’ente.

E’ altresì atto normativo di natura regolamentare ed indica i fini istituzionali dell’ente, gli scopi che hanno rilievo ai fini della sua qualificazione, restando fermi i fini stabiliti dalle leggi vigenti.

Art. 4

Funzioni del Comune

Il Comune è ente esponenziale dei problemi della comunità locale, della quale cura gli interessi e promuove lo sviluppo.

L’autonomia statutaria trova come unico limite il rispetto delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica e delle altre fonti normative gerarchicamente superiori al presente statuto.

Il Comune esercita funzioni proprie, di cui è titolare, funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione Siciliana, che espleta secondo le leggi statali e regionali.

Realizza la propria finalità avvalendosi dello strumento della "programmazione"; garantisce la partecipazione dei cittadini, anche in forma associata, alle scelte ed alla gestione politica della comunità amministrativa.

Rappresenta le istanze politiche, culturali e socio-economiche della collettività, nel rispetto della libertà e dell’uguaglianza ai fini della tutela e del rispetto della dignità umana.

Promuove il progresso economico e socio-culturale della comunità in collaborazione con la Regione, la Provincia e di altri Comuni, e concorre alla tutela del territorio e del patrimonio storico ed artistico.

Promuove e tutela le attività produttive agricole ed industriali nonché quelle commerciali, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia del territorio e dell’ambiente; favorisce il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni della comunità; promuove le attività sociali e la pratica sportiva dilettantistica, incentivandole con la realizzazione di strutture adeguate ed idonei servizi. Incoraggia e favorisce lo sport ed il turismo.

Attua un efficiente servizio di assistenza sociale, anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato, con speciale riferimento alla popolazione senile, ai minori, agli inabili e agli invalidi.

Tutela e sviluppa le risorse ambientali, territoriali e naturali nell’interesse della comunità ed in funzione sempre di una più alta qualità della vita.

Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, con particolare riguardo a quello tradizionale; adotta iniziative atte a stimolarne l’attività.

Coordina le attività economiche, siano esse commerciali, artigianali, agricole presenti sul territorio, sviluppo le attività turistiche, promovendo il rinnovamento e l’ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

Tutela e promuove il lavoro in tutte le sue forme ed articolazioni, quale fonte di crescita umana, sociale ed economica.

Contribuisce alla formazione educativa e culturale della gioventù, offrendo il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche – pubbliche – esistenti sul territorio, e rendendo effettivo, con un’adeguata assistenza scolastica, il diritto allo studio per gli alunni residenti e frequentanti le scuole poste sul territorio.

Per il raggiungimento di tale finalità il Comune favorisce l’istituzione di enti, organismi e associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso agli enti, organismi e associazioni.

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, provvedendo ad acquisire, per ciascun obiettivo, l’apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, culturali e delle associazioni consumatori operanti nel suo territorio.

Art. 5

Svolgimento dell’azione amministrativa

Informazione

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività peculiarmente nei settori dei servizi sociali, dell’assetto e dell’utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

Gli organi istituzionali di governo e i dipendenti comunali responsabili dei servizi e degli uffici sono tenuti a provvedere sulle istanze – anche verbali – dei cittadini richiedenti interessati, con tempestività e garbatezza, nei modi e nei termini stabiliti nelle norme sul procedimento amministrativo.

Riconoscendo che il diritto di informazione è il presupposto di ogni forma di partecipazione, il Comune garantisce ai cittadini, soprattutto interessati, alle associazioni e agli enti civilmente riconosciuti:

a) una informazione tempestiva, esauriente ed adeguata sull’attività degli organi amministrativi e degli uffici;

b) la pubblicazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, degli atti di pianificazione e programmazione, della relazione dei revisori dei conti sul consuntivo, del registro degli enti e delle associazioni ai fini della partecipazione, dei responsabili dei procedimenti amministrativi e di altri atti che comunque vanno pubblicati all’albo pretorio del Comune.

Art. 6

Norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente

Nel quadro dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione, il Comune informa la propria azione e organizzazione ai criteri dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità, della trasparenza e della funzionalità.

L’organizzazione amministrativa è informata ai principi di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, professionalità e responsabilità dei funzionari, nei limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993.

Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il "segretario generale" sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei "funzionari" comunali e ne coordina l’attività, cura l’attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi, partecipa alle riunioni della giunta comunale e del consiglio comunale e ne redige i verbali, coadiuvato da impiegati dell’ente, roga i contratti stipulati dall’ente, espleta tutti i compiti di gestione amministrativa.

E’ prevista la figura del vice-segretario che svolge funzioni vicarie del segretario generale, lo coadiuva in tutte le sue funzioni e lo sostituisce, nei casi di assenza o di impedimento, nel rispetto delle leggi vigenti.

L’esercizio della funzione amministrativa deve garantire la partecipazione ad ogni fase del "procedimento amministrativo", del cittadino singolo o associato, che ne faccia richiesta o che, comunque, sia interessato allo stesso.

Nessun atto comunale è segreto se non previsto come tale dalla legge o dal regolamento e tutti possono ottenerne copia previo pagamento dei soli costi materiali.

Il Comune garantisce il diritto di informazione e di accesso come diritto fondamentale del cittadino. Il regolamento ne definisce tempi e modalità.

Ogni atto amministrativo di competenza comunale ha tempi certi, stabiliti dal regolamento; l’inosservanza di questi comporta, nei casi più gravi, responsabilità degli amministratori e dei "funzionari", responsabili del procedimento.

Il regolamento degli uffici disciplina l’organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, attenendosi ai seguenti principi:

- gli uffici vengono strutturati per "unità organizzative funzionali" dotate di autonomia ed economicità di gestione e per comparti e settori.

I responsabili delle unità organizzative vanno scelti in base a criteri di professionalità e sono responsabili della gestione amministrativa, salvi i poteri di indirizzo e di controllo del sindaco, della giunta comunale e del consiglio comunale, secondo le rispettive competenze.

Art. 7

Istituzione della biblioteca pubblica

Il Comune riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità, ed una via attraverso la quale:

- mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell’uomo;

- conservare la memoria della propria comunità.

Il Comune assicura l’"autonomia culturale" della propria biblioteca e individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale realizzare l’integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo.

Il Comune gestirà il servizio di biblioteca pubblica secondo i termini che saranno previsti dall’apposito regolamento.

Art. 8

Albo pretorio

E’ istituito nella sede municipale – in luogo facilmente accessibile al pubblico privo di barriere architettoniche – l’albo pretorio comunale per la pubblicazione delle deliberazioni, concessioni, ordinanze, atti e manifesti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Il messo comunale incaricato è responsabile delle affissioni.

Il segretario generale del Comune, o il vicario che lo sostituisce, sono responsabili delle pubblicazioni degli atti da affiggere all’albo pretorio – a cura del messo comunale – relativamente a quelli previsti dall’art. 11 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

Titolo II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione I

Forme e strumenti della partecipazione

Art. 9

Principi

Il Comune promuove e sollecita la "partecipazione" mediante gli istituti previsti dal presente statuto.

Nell’esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali; garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi operanti nella comunità. Considera a tal fine con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo demoocratico all’elaborazione delle scelte politico-amministrative e dei programmi.

Art. 10

Istanze - Petizioni - Proposte

Gli elettori del Comune possono esercitare il diritto di presentare "istanze", "petizioni" e "proposte", e gli organi competenti hanno obbligo di dare risposta a norma di legge.

Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere dirette esclusivamente ad un interesse pubblico; possono accedere a tali "istituti" a norma del presente statuto i singoli cittadini od associati.

Le istanze, le petizioni e le proposte vanno inoltrate agli organi competenti – secondo la competenza – e devono riguardare materie riferentesi a problemi di rilevanza cittadina.

Le istanze sono sottoscritte da uno o più cittadini, le petizioni e le proposte da non meno di cinquanta; le firme devono essere debitamente autenticate.

Le "petizioni", che consistono in richieste di procedimenti o esposizioni di comuni volontà e che sono dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e che non sono condizionati alla formulazione di progetti articolati, sono esaminate entro un termine massimo di 60 giorni dalla loro presentazione; ne sarà prima dichiarata l’ammissibilità, quindi sottoposte all’esame dell’organo consiliare previa istruttoria e successivamente assunte le determinazioni relative.

Il diritto che viene riconosciuto ai presentatori di "petizioni" si esaurisce nella pretesa che sulle petizioni il consiglio emetta un giudizio e non che quest’ultimo abbia un determinato contenuto, non nascendone dal loro esame un obbligo giuridico.

Le "istanze" sono finalizzate a dare impulso ad un procedimento amministrativo; costituiscono una manifestazione di desiderio su cui l’amministrazione potrà provvedere e deve rispondere ad interessi collettivi.

Le "proposte" assumono la funzione di un’iniziativa popolare finalizzata a far promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

Le proposte con firme autenticate devono essere rivolte al consiglio comunale e contenere il testo della deliberazione corredata da relazione che illustri il contenuto e le finalità. Un apposito comitato di presentatori potrà illustrare la proposta nell’aula consiliare.

Art. 11

Associazioni a fini partecipativi

Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione, quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell’attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini "a fini partecipativi".

Riconosce il ruolo attivo e propositivo delle "cooperazioni" nello sviluppo delle attività imprenditoriali e l’azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.

Promuove la "partecipazione" dei giovani e favorisce le organizzazioni commerciali, artigianali e agricole, attuando forme di incentivazione; ne sostiene le attività e i programmi anche mediante stipula di convenzioni.

Il Comune può affidare ad associazioni ed a comitati la organizzazione e gestione di singole iniziative e nel caso di assegnazione di fondi comunali il relativo rendiconto sarà approvato dalla giunta comunale.

Gli interventi del Comune hanno luogo nei confronti di libere forme associative, che presentino i seguenti requisiti:

- eleggibilità delle cariche;

- volontarietà dell’adesione e del recesso dei componenti;

- assenza di fini di lucro;

- pubblicità degli atti e dei registri;

- perseguimento di finalità non in contrasto con la Costituzione, comunque "riconosciute" dall’amministrazione comunale.

Nell’ambito delle predette finalità è istituito l’albo dalle "forme associative" operanti nell’ambito comunale.

Per la gestione di particolari servizi il Comune può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando le finalità da perseguire, i requisiti per l’adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.

Art. 12

Forme associative e organismi di partecipazione

La posizione che il presente statuto accorda ai cittadini e alle forme associative nella gestione della "cosa pubblica" è quella della "partecipazione" intesa ad esercitare nei confronti dell’assemblea rappresentativa uno strumento di controllo del suo operato; è consentita la partecipazione alle decisioni dell’amministrazione durante la loro formazione con possibilità di presentare rilievi, osservazioni e proposte nei modi e nei limiti consentiti dal presente statuto.

La partecipazione riguarda:

- i provvedimenti amministrativi di carattere generale quale la pianificazione urbanistica;

- la refezione scolastica;

- l’organizzazione di rilevanti manifestazioni pubbliche, la gestione di centri culturali, di biblioteche;

- nei "servizi sociali" – nell’osservanza dei principi di solidarietà verso le persone in difficoltà e di tutela della fascia minorile ed adolescenziale – le modalità di assistenza degli "handicappati", dei "tossicodipendenti" e di gestione degli "asili nido" ad integrazione di quelle contenute nelle norme regolamentari e nell’ambito degli strumenti legislativi e finanziari dello Stato e della Regione;

- la manutenzione degli impianti sportivi e la loro gestione;

- la creazione di nuove strutture sportive;

- la concessione a "terzi" dell’utilizzo degli impianti sportivi;

- la gestione di mercati comunali, la soppressione, lo spostamento;

- la formazione del "piano commerciale" e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni;

- la gestione del verde pubblico e la sistemazione a verde di aree di rilevanza comunale;

- la gestione delle proprietà comunali esistenti nel territorio;

- le modalità di gestione del servizio idrico.

Le scelte amministrative del Comune che incidono o possono incidere o produrre effetti sulla collettività possono essere precedute dalla acquisizione dei pareri di "rappresentanze" comunque formate, espressi in un termine massimo di quindici giorni.

La partecipazione si può estrinsecare in proposte, in richieste di emendamenti o modifiche di atti amministrativi, realizzandosi con ciò una forma di collaborazione tra amministratori e amministrati nella fase di formazione dei provvedimenti.

E’ consentito ai cittadini di prender parte allo studio dei "provvedimenti" di cui al presente articolo, e a tal fine viene agevolata la consultazione degli atti preparatori comunali comunque non riservati, restando la decisione riservata agli organi dell’ente.

La partecipazione dei cittadini interviene nel meccanismo decisionale prima che questo si sia esaurito ed in modo diverso da quello dell’iniziativa; garantisce agli interessati la facoltà di poter contrastare l’eventuale silenzio e l’inerzia dell’apparato politico-amministrativo-burocratico e di intervenire attivamente nel procedimento di formazione dei provvedimenti.

Art. 13

Referendum consultivo

Il referendum – su materia di esclusiva competenza comunale – è rivolto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l’attività degli organi comunali; conferisce alla popolazione interessata il potere di esprimere la propria opinione su determinate questioni che involgono interessi generali. Non è ammesso nelle materie dei tributi, tariffe, regolamento interno del consiglio e nelle materie nelle quali il provvedimento finale spetta ad altro ente.

Il Comune ne favorisce l’esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell’organizzazione comunale.

L’indizione del referendum è fatta dal consiglio comunale quando lo richiedano almeno 1.500 cittadini elettori del Comune e deve riguardare materia di esclusiva competenza locale.

Sull’ammissibilità del referendum decide il consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune; il giudizio sulla regolarità della richiesta popolare e delle relative sottoscrizioni è rimesso ad un ufficio composto dal responsabile dell’ufficio elettorale del Comune, dal segretario generale e da un avvocato.

Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto e deve essere espletato nei sei mesi successivi all’elezione del consiglio comunale ed almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso organo.

La disciplina riguardante la promozione del referendum, la raccolta di firme, l’indizione del referendum, la pubblicità del provvedimento di indizione, i modelli delle schede da utilizzare, le modalità di votazione e di scrutinio, la ripartizione del Comune in sezioni elettorali, l’accertamento dei risultati, la pubblicazione dell’esito del referendum, etc. sarà contenuta in apposito regolamento comunale.

Il referendum è valido se ad esso partecipa almeno la metà più uno dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei votanti, nel caso contrario è dichiarato respinto.

Se l’esito è stato favorevole il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum. Entro lo stesso termine – se l’esito è stato negativo – il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio comunale la deliberazione sull’oggetto della proposta referendaria.

Per la durata di tre anni dalla consultazione referendaria non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo oggetto.

Indetto il "referendum", il consiglio comunale sospende ogni provvedimento su ciò che costituisce oggetto di consultazione referendaria, salvo che ricorrano ragioni di necessità ed urgenza riconosciute sussistenti con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti. La deliberazione così adottata ha efficacia sino alla proclamazione dei risultati referendari.

Il "quesito" del referendum deve essere formulato in modo chiaro ed univoco, sicché si possa rispondere con un si o con un no, ovvero con al scelta di una delle soluzioni proposte e deve essere relativo al compimento di atti di competenza consiliare.

Art. 14

Consultazioni della popolazione

L’amministrazione comunale – allorquando si appresta a compiere atti o comunque ad assumere decisioni che incidono su interessi di una parte della popolazione residente o comunque su interessi diffusi della comunità - può consultare la popolazione interessata allo scopo di conoscerne gli orientamenti.

La consultazione popolare costituisce un sistema di indagini e di inchiesta, di sondaggio di opinioni provocando un trasferimento della decisione politica, senza però che l’amministrazione si spogli della veste istituzionale di autorità decidente.

La consultazione si svolge con un procedimento di carattere informale; l’amministrazione promuove incontri con i rappresentanti di organizzazioni e/o di gruppi di cittadini che abbiano come specifica finalità la soluzione ottimale del problema Comune in relazione alla decisione amministrativa da assumere; convoca assemblee con la partecipazione di esponenti dell’amministrazione e di parte della popolazione interessata con i mezzi di pubblicità più idonei, comunque non in coincidenza con altre operazioni di voto.

I risultati delle consultazioni devono essere riportati nei provvedimenti adottati.

Art. 15

Azione popolare

Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle autorità – giudiziarie – competenti, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

La giunta comunale, in base all’ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune in giudizio.

In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso.

Art. 16

Pubblicità e diritto di accesso agli atti amministrativi - Informazioni

Il Comune – riconoscendo che il diritto di informazione è il presupposto per ogni forma di partecipazione – garantisce ai cittadini, alle associazioni e agli enti riconosciuti, rispettivamente residenti o aventi sede nel Comune, il diritto di accesso alle proprie strutture e agli atti amministrativi.

L’informazione deve rispondere ai principi di chiarezza, esattezza, trasparenza, completezza e deve essere idonea a raggiungere la generalità dei soggetti, singoli ed associati.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copie nei modi che saranno specificati nel regolamento.

I consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione degli atti deliberativi già adottati dagli organi comunali, predisposti per la pubblicazione anche prima di essere pubblicati.

A tal fine è considerato atto amministrativo ogni documento formato da organi del Comune o che, comunque, sia nella disponibilità dello stesso.

Tutti gli atti amministrativi del Comune sono pubblicati ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

In nessun caso può essere vietata l’esibizione degli atti di competenza del consiglio nonché dei provvedimenti riguardanti la concessione di contributi o sovvenzioni, comunque denominati, sussidi ed ausili finanziari, l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, ad associazioni, ad enti pubblici e privati, nonché gli atti relativi alla stipula di contratti di appalto o di convenzioni di qualsiasi natura o delle procedure concorsuali.

Con apposito regolamento e nel rispetto delle norme vigenti è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei "soli costi", oltre il diritto di visura e di ricerca.

Il regolamento di cui al precedente comma:

- individua – con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi – i responsabili del procedimento nel rispetto della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

- detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti, provvedimenti che comunque li riguardino;

- assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione;

- assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione;

- disciplina le modalità di visione dei provvedimenti sindacali che temporaneamente vietano l’accesso agli atti amministrativi.

Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini con particolare riguardo:

a) alle proposte dei bilanci preventivi e consuntivi;

b) agli estremi di pianificazione territoriale ed urbanistica;

c) alle valutazioni di impatto ambientale previste dalla legge per le opere pubbliche;

d) agli atti di indirizzo in materia ambientali e sociale;

e) ai regolamenti;

f) ad ogni iniziativa, che attenga ai rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini.

Art. 17

Disposizioni relative ai procedimenti amministrativi

Il Comune informa l’attività amministrativa a criteri di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza e partecipazione uniformando le procedure ai principi fissati dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

Il procedimento – iniziato d’ufficio o ad istanza di parte – deve essere concluso con l’adozione di un provvedimento espresso motivato con la sola eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale, con l’indicazione dei presupposti di fatto, delle ragioni giuridiche, che hanno supportato la decisione dell’amministrazione, nonché del termine e dell’autorità cui l’interessato può proporre ricorso.

Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi – salvo i casi in cui detto termine è già fissato per legge o regolamento – è di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento della domanda o dell’avvio d’ufficio del procedimento.

Il consiglio comunale determina con regolamento:

a) per quali procedimenti il termine di sessanta giorni può essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalità;

b) l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria del procedimento e dell’adozione del provvedimento finale;

c) i criteri per l’individuazione del responsabile dell’istruttoria del procedimento e dell’adozione del provvedimento finale, determinandone competenze e funzioni;

d) le modalità di partecipazione e di intervento ai procedimenti amministrativi da parte degli interessati, cui è stato comunicato l’avvio del procedimento, nonché dei soggetti portatori di interessi pubblici, provati o di "interessi diffusi", con la sola esclusione dei procedimenti diretti alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;

e) i procedimenti che possono essere conclusi previo accordo preventivo con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

Art. 18

Istituzione ed elezione del difensore civico

E’ istituito nel Comune l’ufficio del difensore civico, quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

E’ eletto con deliberazione consiliare con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune a mezzo scrutinio segreto, nel caso in cui alla prima votazione non si raggiungesse il quorum richiesto la votazione viene ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro dieci giorni dalla prima. Deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto tra i cittadini che per preparazione ed esperienza nella tutela dei diritti (soggettivi e legittimi) diano la massima garanzia di indipendenza, competenza giuridico-amministrativa. Inoltre deve avere un’età di almeno 35 anni e possedere come titolo di studio almeno una laurea.

L’incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, nonché con l’esercizio di qualsiasi altra attività di lavoro, commercio, professione, che abbiano rapporti con il Comune. L’incompatibilità – originaria o sopravvenuta – comporta la dichiarazione di decadenza dall’ufficio se l’interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

Le candidature possono essere proposte da consiglieri comunali o da almeno 150 elettori di Rosolini, le cui firme devono essere autenticate nei modi di legge.

Il difensore civico deve risiedere nel Comune di Rosolini e fissarvi la dimora; in caso contrario sarà dichiarato decaduto.

Art. 19

Durata in carica e revoca del difensore civico - Funzioni

Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale, che lo ha eletto, e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione; cessa automaticamente dalla carica nel caso di mancata conferma adottata con apposito provvedimento consiliare.

Il difensore civico può essere revocato con atto consiliare da adottarsi con il quorum e le modalità di votazione già previste per la sua elezione, per gravi e comprovati motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni.

A richiesta di chiunque vi abbia interesse il difensore civico interviene presso l’amministrazione comunale per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

Nello svolgimento della sua azione, il difensore civico rileva e segnala eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, carenze, abusi, disfunzioni, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l’eliminazione delle disfunzioni rilevate.

Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

Art. 20

Modalità di intervento del difensore civico

Le persone, che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l’amministrazione del Comune, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi trenta giorni, senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l’intervento del difensore civico.

Il difensore civico può convocare direttamente "i funzionari" cui spetta la responsabilità dell’affare in esame dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all’esame della pratica e del procedimento.

In occasione di tale esame il difensore civico concorda, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento e, vincolato al segreto d’ufficio, ne dà immediata notizia alla persona interessata e per conoscenza al sindaco ed al segretario generale.

Il difensore civico ha diritto di ottenere dall’amministrazione comunale copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate e deve denunciare al sindaco i funzionari che impediscono o ritardino l’espletamento delle sue funzioni.

Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l’autorità giudiziaria penale.

Art. 21

Difensore civico - Rapporti con il consiglio comunale

Il difensore civico invia al consiglio comunale entro il trentuno marzo di ogni anno la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità, abusi, disfunzioni, carenze e formulando osservazioni e suggerimenti.

Il consiglio comunale alla prima seduta utile esamina la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art. 22

Mezzi e trattamento economico del difensore civico

Il consiglio comunale stabilisce – con propria deliberazione – sentito il difensore civico – la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale; l’assegnazione del personale all’ufficio del difensore civico è stabilita con deliberazione della giunta comunale.

Il personale assegnato è individuato nell’organico comunale e – per le funzioni di che trattasi – dipende dal difensore civico.

L’arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico che ne diviene consegnatario. Le spese del funzionamento sono impegnate – anche su proposta del difensore civico – e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

Al difensore civico spettano l’indennità di funzione, l’indennità di missione e il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per il sindaco.

L’attivazione e il funzionamento "dell’istituto" è relegata alle disponibilità di bilancio comunale.

Titolo III

ORGANI RAPPRESENTATIVI DEL COMUNE

Art. 23

Organi rappresentativi istituzionali dell’ente Comune

Gli organi amministrativi rappresentativi istituzionali dell’ente Comune sono: il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco. Essi sfuggono alla disciplina della "prorogatio" degli "organi amministrativi"; la loro ricostituzione – alla scadenza – è disciplinata dalla "legge".

Il "consiglio comunale" è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente Comune.

La "giunta comunale" è l’organo esecutivo che compie gli atti di amministrazione che le sono riservati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Il "sindaco" rappresenta l’ente Comune e sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all’esecuzione degli atti, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alle competenze di altri organi, del segretario generale e dei direttori di comparto.

Art. 24

Consiglio comunale: Elezione - Composizione - Durata in carica - Votazione - Riunione

Il consiglio comunale esercita la podestà ad esso conferita dalla costituzione, dalle leggi e dallo statuto: non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

Il consiglio comunale gode di autonomia organizzativa.

L’elezione del consiglio comunale, il suo funzionamento, la durata in carica, lo scioglimento, la decadenza, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità e incompatibilità sono regolate dalle leggi regionali e nazionali vigenti.

Il consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo consiglio, limitandosi – dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali – ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria ogni trimestre e straordinaria: in ambedue i casi per determinazione del suo presidente o su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali.

In ambedue le sessioni il consiglio si riunisce in un termine non superiore a venti giorni dalla data della "determina" o della richiesta; sono inseriti all’ordine del giorno gli argomenti di cui all’articolo diciannove della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Nei casi d’urgenza – per la trattazione di argomenti ritenuti indifferibili – il consiglio comunale è riunito per determinazione del presidente.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non è stata iscritta all’ordine del giorno e se gli atti non sono stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o 24 ore prima nei casi d’urgenza.

I consiglieri comunali votano al alta voce per appello nominale o per alzata e seduta; sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezione a cariche.

Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la "legge" prescriva una maggioranza speciale.

Il presidente del consiglio comunale lo convoca con le modalità prescritte dall’articolo diciannove della citata legge n. 7, espleta le attività descritte al successivo articolo venti; accerta e proclama l’esito della votazione; è assistito da tre scrutatori scelti dal consiglio fra i propri componenti.

Sono "ordinarie" le sessioni nelle quali l’ordine del giorno comprende il bilancio di previsione, il conto consuntivo; sono "straordinarie" le sessioni che hanno luogo in qualsiasi periodo dell’anno; sono "urgenti" le sessioni nelle quali la consegna degli avvisi di convocazione è eseguita almeno ventiquattro ore prima dell’ora stabilita per la seduta consiliare.

In ogni caso non può essere indetta la "sessione" se gli argomenti non sono corredati dai pareri ed attestazioni prescritti dalla "legge".

Le modalità della convocazione dell’organo istituzionale, dello svolgimento della riunione, le astensioni dei consiglieri, la pubblicità della seduta, le funzioni e le facoltà del presidente, il sistema delle votazioni ed in genere le modalità di funzionamento dell’organo consiliare sono disciplinati dal presente statuto, dalla legge, dai regolamenti.

Il consiglio comunale si avvale di "commissioni consiliari consultive" che esprimono pareri obbligatori in tutte le materie di competenza consiliare.

Il sindaco o un assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio: il sindaco e i membri della giunta comunale possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto. Il consiglio comunale dura in carica quattro anni.

Il consiglio comunale delibera con l’intervento della maggioranza di consiglieri in carica.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta.

Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l’intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni - ai fini del calcolo dei due quinti - si computano per unità.

Il consiglio comunale è composto da trentadue membri.

I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti liti ovvero oggetti per i quali sussiste un interesse d’imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza o prestazioni d’opera. Lo stesso divieto vale per la partecipazione alla deliberazione riguardanti liti o interessi di parenti o affini sino al quarto grado.

Devono astenersi inoltre dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, esazioni, forniture od appalti nell’interesse del Comune; il divieto importa anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala consiliare durante la trattazione di detti affari.

Art. 25

Decadenza e scioglimento del consiglio comunale

Il consiglio comunale decade se la proposta di rimozione del sindaco, votata a maggioranza assoluta dai suoi componenti, non viene accolta dal corpo elettorale.

La decadenza viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.

Una terna di commissari straordinari eserciterà le funzioni consiliari fino all’elezione del consiglio da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.

Il consiglio eletto resta in carica fino alla scadenza del sindaco.

Le funzioni del consiglio sono esercitate da una terna di commissari straordinari, se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del sindaco.

Il consiglio comunale decade, altresì, quando per dimissioni o altra causa abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati al Comune e a questi - nei casi previsti dalla legge - non siano stati sostituiti.

La rimozione è disposta dal Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali; la sospensione può essere disposta dall’Assessore regionale per gli enti locali.

Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali, i componenti del consiglio possono essere rimossi quando compiono atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge. In attesa del decreto il prefetto può sospendere i consiglieri qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

I consiglio comunale è sciolto nei casi e nei modi previsti dall’art. 54 dell’Orel e dell’art. 1, comma 1, lettera f), della legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48.

Art. 26

Competenze del consiglio comunale

Il consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

1) programma di opere pubbliche da realizzare nel corso di uno o più anni, individuati sia nelle previsioni di spesa per opere pubbliche contenute nel bilancio pluriennale ed in quello annuale, sia in eventuali programmi approvati dal consiglio per determinare gli obiettivi dell’amministrazione comunale nel settore, nel rispetto delle disposizioni normative legge regionale 12 gennaio 1993 n. 10.

2) piani territoriali ed urbanistici - piani di recupero - piani urbanistici attuativi, piani particolareggiati - lottizzazioni convenzionate;

3) programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle materie dei piani urbanistici;

4) riconoscimento di debito fuori bilancio;

5) concessioni di aree nei piani di zona, ai sensi dell’art. 46 della legge n.457/78;

6) scelta di gestione del servizio o delle attività, affidandoli all’esterno con convenzioni: introduzioni di nuovi servizi e non continuazioni di un sistema operativo già in atto;

7) disciplina dello stato giuridico del personale, in base al regolamento organico e al regolamento dei concorsi, ordinamento degli uffici dei servizi;

8) variazioni di bilancio e storni di fondi;

9) programmazione delle assunzioni e loro coperture finanziaria;

10) convenzioni dell’art. 24 della legge £ giugno 1990, n.142;

11) convenzione dell’art. 17 della legge regionale 6 marzo 1986, n.9;

12) conto consuntivo – bilancio annuale e pluriennale – relazioni previsionali e programmatiche;

13) programmi;

14) locazioni di immobili ultrannuali;

15) autorizzazioni ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture (art.78 legge regionale 12 gennaio 1993, n.10;

16) concessioni per esecuzione di opere pubbliche;

17) atti di regolamentazioni e di indirizzo delle concessioni;

18) piano finanziario per le deliberazioni d’investimento, sempreché questo non sia stato in qualche modo individuato specificatamente in programma, nel bilancio, nella relazione programmatica o in quant’altro possa assumere la qualifica di atto fondamentale del consiglio;

19) determinazione degli indirizzi di coordinamento degli orari degli esercizi nonché dell’orario di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art.36, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n.142;

20) nomina del collegio dei revisori dei conti;

21) ratifica adesione del sindaco agli accordi di programma di cui al quinto comma dell’art.27 della legge n.142/90;

22) provvedimento di riequilibrio della gestione finanziaria;

23) nomina del difensore civico, disciplina delle prerogative, dei mezzi e dei rapporti con il consiglio;

24) statuto comunale e sue modifiche;

25) regolamenti comunali;

26) costituzione e modificazione di forme associative;

27) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

28) assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione d’istituzioni, concessioni di pubblici servizi;

29) istituzione ed ordinamento dei tributi e le norme regolamentari che ne disciplinano l’applicazione; disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

30) assunzione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari;

31) spese che impegnino il bilancio per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;

32) recepimento – ai fini economico-normativi – dei contratti nazionali collettivi di lavoro dei dipendenti comunali;

33) approvazione di progetto di opera pubblica (con approvazione contestuale della procedura d’appalto) se il progetto non è stato previsto in atti fondamentali del consiglio con le sue connotazioni determinanti;

34) pianta organica e relative variazioni;

35) approvazione del piano programmatico di occupazione;

36) determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base delle tabelle parametriche definite dalla Regione (art.5 legge 28 gennaio 1977, n.10);

37) tutti gli affari per i quali la legge richiede la deliberazione del consiglio.

Tutti gli atti di competenza consiliare sono comunque riservati alla manifestazione di volontà della "legge"; ne deriva l’incompetenza assoluta qualora un organo diverso adotti atti riservati alla competenza del consiglio comunale.

Il consiglio comunale – entro dieci giorni dalla presentazione semestrale da parte del sindaco della relazione sullo stato di attuazione del programma e sull’attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti – esprime, in seduta pubblica, le proprie valutazioni.

Il consiglio comunale – una sola volta nel quadriennio a maggioranza assoluta dei suoi componenti – ove valuti l’esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco.

Entro trenta giorni dalla presentazione da parte dei consiglieri comunali degli atti ispettivi presso la segreteria generale, il sindaco è tenuto a rispondervi.

Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al precedente comma sono rilevanti per l’applicazione dell’art.40 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art. 27

Affidamento degli appalti di fornitura di beni

L’affidamento degli appalti pubblici di fornitura di beni, compresi gli eventuali lavori di installazione il cui valore di stima, con esclusione dell’Iva, sia uguale o superiore a 130.000 Ecu, è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1992, n.358, e delle norme ivi richiamate, salvo quanto disposto dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n.10.

Per l’affidamento degli appalti, non compresi nel precedente capoverso, restano immutati i procedimenti, le modalità e le competenze previsti dalle norme concernenti i contratti comunali.

Art. 28

Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale – all’inizio di ogni tornata amministrativa – istituisce – nel suo seno – "commissioni consultive permanenti" formate da consiglieri comunali in misura complessivamente proporzionali.

2. Le norme per la composizione con criterio proporzionale, i poteri delle commissioni, l’organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e le forme di consultazione dei rappresentanti degli interessi "diffusi", nonché il funzionamento delle commissioni sono stabiliti dal regolamento comunale.

3. I pareri delle commissioni sono obbligatori in tutte le materie di competenza consiliare; si prescinde dal parere, ove lo stesso non sia reso entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta da parte del presidente del consiglio o, nei casi di urgenza, entro 24 ore dalla stessa ricezione.

4. I pareri sono espressi sotto forma di deliberazione, redatta da impiegati comunali appositamente designati dal sindaco.

5. Le commissioni possono svolgere indagini conoscitive su questioni di propria competenza e disporre l’audizione di dirigente e/o funzionari del Comune, nonché di rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti ed acquisire pareri od osservazioni di esperti cittadini e di formazione sociali.

6. Spetta al presidente del consiglio comunale l’attivazione delle commissioni consiliari.

7. Il sindaco e i componenti della giunta comunale partecipano senza diritto di voto ai lavori delle commissioni e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

8. Il presidente della commissione consiliare convoca, dandone comunicazione al presidente del consiglio, le riunioni delle commissioni consiliari.

9. Il presidente del consiglio, o il vice presidente, partecipa senza diritto di voto, ai lavori della commissione.

10. E’ facoltà del presidente convocare i presidenti delle commissioni consiliari per la programmazione e l’organizzazione di questioni inerenti l’attività amministrativa (organizzazione di apposite sezioni consiliari dedicate, tra l’altro, alla politica sociale, all’assetto del territorio, allo sviluppo economico, alle attività culturali etc.).

Art. 29

Commissioni di indagini

1. Su proposta del presidente, con istanza sottoscritta da almeno due quinti dei consiliari in carica od a seguito di gravi irregolarità, il consiglio comunale, a maggioranza assoluta nell’esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può istituire al suo interno commissioni speciali di indagini su qualsiasi materia attinente all’amministrazione comunale; le commissioni sono incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti da componenti degli organi elettivi, da responsabili degli uffici e servizi, da rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione di istituzione della commissione definisce l’oggetto dell’inchiesta ed il termine per concluderla e riferisce al consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il "coordinatore".

3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l’espletamento dell’incarico. Su richiesta del coordinatore, il segretario generale del Comune mette a disposizione della commissione tutti gli atti richiesti, anche di natura riservata, afferenti all’oggetto dell’inchiesta od allo stesso connessi.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l’espletamento dell’incarico ricevuto, la commissione può effettuare l’audizione di membri del consiglio comunale e della giunta, del collegio dei revisori, del segretario generale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri organismi soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell’audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d’ufficio.

5. La redazione dei verbali della commissione – che nelle audizioni si può avvalere di apparecchi di registrazione – viene effettuata da un impiegato comunale incaricato – su proposta del coordinatore – della stessa commissione.

6. Nella relazione al consiglio, la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l’inchiesta che non sono risultati direttamente od indirettamente connessi con l’ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d’ufficio.

7. Il consiglio comunale – preso atto della relazione della commissione – adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla giunta comunale i propri orientamenti in merito alle deliberazioni, che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al segretario generale, che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell’archivio dell’ente.

Art. 30

Organizzazione del consiglio comunale - Gruppi consiliari

L’organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale sono disciplinati dal regolamento.

I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento, che disciplina, tra l’altro, il procedimento per il tempestivo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze e per la discussione delle mozioni presentate dai consiglieri.

Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Art. 31

Consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano la comunità senza vincolo di mandato; entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero – in caso di surrogazione – non appena adottata da consiglio la relativa deliberazione.

I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del consiglio; di formulare e presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e di atti ispettivi ai sensi dell’art. 27 della legge regionale n. 7/92 osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del consiglio comunale.

Per l’effettivo esercizio della loro funzione i consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati dalle proposte e dei lavori preparatori sui problemi trattati dalle commissioni, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all’esercizio del mandato e di ottenere senza spesa copia degli atti deliberativi.

Il consigliere comunale è incompatibile con la carica di componente della giunta. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare entro 10 giorni dalla nomina per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore.

Il Comune assicura l’assistenza in sede processuale ai consiglieri comunali, ai componenti della giunta comunale e al sindaco, che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all’espletamento delle funzioni, in procedimenti di responsabilità civile in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l’ente Comune.

La carica del consigliere comunale cessa per morte, per decadenza, dimissioni o per scioglimento del consiglio comunale.

Il regolamento interno del consiglio comunale disciplina i poteri e i doveri dei consiglieri comunali, la costituzione dei gruppi consiliari, la procedura delle dimissioni, secondo l’art. 25 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, dell’accesso agli uffici e agli atti dell’ente.

Il consigliere comunale dichiara la propria situazione patrimoniale nei modi e termini stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale. Della situazione se ne dà pubblicità mediante affissione all’albo pretorio.

E’ ammessa la candidatura contemporaneamente alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale nello stesso Comune; in caso di elezione in entrambe le cariche, l’interessato decade dalla carica di consigliere comunale.

Nella seduta immediatamente successiva all’elezione il consiglio comunale – prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto – deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l’ineleggibilità e l’incompatibilità degli stessi allorquando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alle sostituzioni.

L’iscrizione all’ordine del giorno della "convalida" degli eletti comprende anche la surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

Non alterano la completezza del consiglio comunale l’eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità, che dovessero successivamente intervenire.

Le indennità spettanti ai consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al consiglio comunale, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d’atto.

Art. 32

Insediamento

Il consiglio comunale tiene la prima seduta entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è presieduta dal consigliere più anziano per preferenze individuali sino alla fine dell’espletamento delle operazioni di giuramento, convalida e surroga dei consiglieri neo-eletti e quelli di nomina del presidente del consiglio comunale.

La prima convocazione è disposta dal presidente uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l’adunanza. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere nuovo eletto, che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell’assemblea fino all’elezione del presidente. Nell’ipotesi di omissione, il segretario generale dell’ente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Assessorato regionale degli enti locali.

Il consiglio comunale provvede – nella prima seduta – alle operazioni di giuramento, convalida, surroga dei neoeletti. Successivamente procede all’elezione di un presidente e di un vice-presidente del consiglio, secondo la procedura prevista dall’art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Art. 33

Il presidente

Il consiglio comunale è presieduto dal presidente, eletto con le modalità prescritte dall’art. 19, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7; in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice-presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questi dal consigliere comunale presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Il presidente rappresenta il consiglio, ne dirige i lavori, secondo il regolamento comunale, ed esercita i poteri di polizia dell’adunanza.

Il presidente tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni, disponendo l’allontanamento dei consiglieri, che, per gravi violazioni di legge o regolamento, non consentono l’ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e ne dirige il dibattito; spetta al presidente la diramazione degli avvisi di convocazione nonché l’attivazione delle commissioni consiliari.

Art. 34

Funzionamento del consiglio comunale

Il consiglio delibera con l’intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta, qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l’intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.

Per le nomine e le designazioni si applica il principio della maggioranza relativa; sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del consiglio e ne redige il verbale, che sottoscrive insieme al presidente ed al consigliere anziano per preferenze individuali.

Il consiglio comunale può scegliere – con votazione palese – uno dei suoi membri al fine di esercitare le temporanee funzioni di segretario del collegio e allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l’obbligo di farne espressa menzione nel verbale.

Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta di deliberazione.

Ciascun consigliere ha diritto che nel verbale si faccia menzione del proprio voto e dei motivi del medesimo.

Art. 35

Giunta comunale

La giunta comunale è composta dal sindaco e da sei assessori eletti dal sindaco con le modalità descritte all’art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Il sindaco e i componenti la giunta comunale sono soggetti agli obblighi di cui all’art. 31, comma 8 del presente statuto.

La composizione della giunta comunale viene comunicata – entro dieci giorni dall’insediamento –, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.

La giunta comunale dura in carica quattro anni.

La cessazione della carica del sindaco – per qualsiasi motivo – comporta l’automatica cessazione della carica dell’intera giunta.

Il sindaco convoca, presiede, dirige e coordina l’attività della giunta comunale e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisioni della stessa.

Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche. Il voto è palese; l’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diverse indicazioni, le votazioni si intendono fatte in forma palese.

La giunta comunale è istituzionalmente presieduta dal sindaco; in caso di sua assenza o impedimento la convocazione e la presidenza spettano al vice-sindaco. Qualora sia assente o sia impedito anche il vice-sindaco, fa le veci del sindaco – in successione – il componente della giunta più anziano d’età.

La giunta comunale è convocata dal sindaco mediante avvisi da notificarsi al domicilio degli assessori e contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, la data, l’ora ed il luogo della riunione; nei casi di estrema urgenza, si prescinde da ogni formalità procedurale.

La giunta comunale non può validamente deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti, purché non inferiore a quattro, ivi compreso il presidente.

La giunta comunale si riunisce in seduta non pubblica.

Il sindaco può consentire la partecipazione di tecnici, consulenti e funzionari di uffici comunali, al fine di approfondire l’esame dell’argomento in discussione.

I componenti della giunta sono scelti dal sindaco tra i consiglieri del Comune ovvero tra gli elettori del Comune, in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l’elezione del consiglio comunale ed alla carica di sindaco. La giunta viene nominata dal sindaco eletto al primo turno entro dieci giorni dalla proclamazione.

Se il sindaco è stato eletto al secondo turno la giunta sarà nominata – entro dieci giorni dalla proclamazione – tra gli assessori proposti all’atto della presentazione della candidatura.

Avverso la giunta nominata non può essere presentata mozione di sfiducia.

Art. 36

Giuramento

In presenza del sindaco e del segretario generale – che redige il processo verbale – gli assessori, prima di essere immessi nell’esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.

Gli assessori, che rifiutano di prestare giuramento, decadono dalla carica; la loro decadenza è dichiarata dal sindaco.

Art. 37

Incompatibilità

Sono estesi ai componenti della giunta comunale le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco, che devono essere rimosse – per non incorrere nella decadenza alla carica di assessore – entro dieci giorni dalla nomina.

Gli assessori non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti anche se in rappresentanza del proprio Comune.

La carica di componente della giunta comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale.

Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare – entro dieci giorni dalla nomina – per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore.

E’ incompatibile la carica di assessore comunale con quella di componente della giunta regionale.

Non possono far parte della giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco.

Art. 38

Cessazione dalla carica di assessore comunale

Gli assessori comunali cessano dalla carica per:

a) morte;

b) dimissioni;

c) decadenza;

d) revoca.

Le dimissioni sono depositate nella segreteria generale oppure formalizzate in seduta di giunta; sono irrevocabili e definitive e non necessitano di presa d’atto.

Il sindaco può – in ogni tempo – revocare uno o più componenti della giunta comunale. In tal caso deve – entro sette giorni – fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sul quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni, sentite le eventuali controdeduzioni scritte dell’assessore revocato. Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta comunale.

Gli atti di cui al precedente comma sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati:

a) al consiglio comunale;

b) al CO.RE.CO.;

c) all’Assessorato regionale enti locali.

Art. 39

Funzioni e competenze della giunta comunale

La giunta comunale è l’organo esecutivo dell’ente; esercita le funzioni conferitele dalla legge e dal presente statuto.

Svolge funzioni propositive:

- riferendo annualmente al consiglio sulla propria attività e sugli obiettivi raggiunti;

- predisponendo lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

- predisponendo regolamenti da sottoporre all’approvazione consiliare;

- proponendo l’assunzione di pubblici servizi e loro forme di gestione;

- attuando gli indirizzi generali del consiglio e svolgendo attività di impulso nei confronti dello stesso.

Svolge funzioni esecutive:

- adottando tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l’esecuzione delle deliberazioni consiliari;

- compiendo tutti gli atti di ordinaria amministrazione nel rispetto delle competenze consiliari;

- deliberando in materia di liti attive e passive, rinunzie e transazioni;

- procedendo alle variazioni di bilancio consistenti in movimenti contabili operati sul fondo di riserva ordinario e sul fondo di riserva di cassa;

- assumendo personale dipendente, bandendo i concorsi in conformità alla disciplina generale e alla pianta organica deliberata dal consiglio;

- deliberando congedi, aspettative ed altro nei confronti del personale dipendente nei limiti della competenza;

- attribuendo trattamenti economici derivanti da accordi nazionali di lavoro riferiti a qualifiche funzionali ricoperte e previste dalla pianta organica;

- identificando le figure dei responsabili dei servizi;

- determinando e variando le tariffe, adeguandole e maggiorandole;

- deliberando locazioni annuali di immobili;

- adottando i singoli provvedimenti concernenti il personale, ivi compresi i collocamenti in quiescenza;

- deliberando la nomina dei vincitori di concorsi;

- deliberando la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi;

- conferendo incarichi professionali mediante convenzione;

- realizzando scelte operate dal consiglio di affidare a terzi il servizio o l’attività mediante convenzione;

- approvando perizie di variante, se contenute entro il quinto e che non comportano aumento di mutuo, aumenti conseguenti e non varino le spese di gestione. Se la variante comporta un aumento superiore della spesa complessiva il provvedimento di giunta deve essere preceduto da variazione di bilancio concernente la previsione della maggiore spesa e dell’entrata corrispondente che ne assicura il finanziamento, nonché del piano finanziario ex articolo quattro del D.L. n. 65/89. Nel caso di assenza di maggiori oneri finanziari il piano finanziario non viene redatto per mancanza di oneri diretti e indotti;

- decidendo sulle riserve dell’impresa, approvando atti di collaudo, di contabilità finale, di regolare esecuzione;

- approvando i ruoli dei tributi comunali.

Art. 40

Il sindaco - Attribuzioni

Il sindaco rappresenta il Comune ed è capo dell’amministrazione comunale; nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di "ufficiale di Governo".

Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracollo della spalla destra.

Prima di assumere le funzioni il sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto secondo la formula di cui all’art. 65 dell’O.R.E.L..

Il sindaco:

1) compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario;

2) nomina la giunta comunale;

3) nomina il vice-sindaco tra gli assessori;

4) delega a singoli assessori – con apposito provvedimento – determinate sue attribuzioni;

5) non può nominare gli assessori per incarichi in altri enti:

6) rappresenta l’ente Comune anche in giudizio in ogni ordine e grado, sia come attore che come convenuto; transige vertenze nell’interesse dell’ente previa autorizzazione della giunta;

7) nomina singoli assessori in sostituzione di quelli cessati per morte, decadenza, dimissione, revoca;

8) convoca e presiede la giunta stabilendone l’ordine del giorno;

9) distribuisce gli affari su cui la giunta deve deliberare, tra i componenti della stessa in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate;

10) vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore;

11) sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi impartendo le direttive al segretario generale e vigila affinché i responsabili dei servizi e degli uffici diano fedele esecuzione alle deliberazioni del consiglio e della giunta ed agli atti e provvedimenti secondo le direttive impartite;

12) sottoscrive gli accordi di cui all’art. 12 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10;

13) impartisce – nell’esercizio delle funzioni di polizia locale – le direttive, vigila sull’espletamento dei servizi di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti;

14) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza e tutti gli altri certificati ed attestati previsti dalla legge;

15) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell’amministrazione comunale;

16) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintendente all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate dal Comune;

17) assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo della giunta, coordinando l’attività degli assessori e risolvendone, sentita la giunta, gli eventuali conflitti di competenza;

18) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune pressi enti, aziende ed istituzioni e commissioni operanti nell’ambito del Comune o della provincia o da essi dipendenti o controllati ad eccezione del proprio coniuge, dei parenti e affini entro il secondo grado, adottando quei provvedimenti che gli sono attribuiti dalla legge.

In caso di successione alla carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni anche prima della scadenza del relativo incarico;

19) è competente – nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale – a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’applicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

20) promuove iniziative intese alla conclusione di accordi di programma ai sensi dell’art.27 della legge 8 agosto 1990, n.142, quale risulta dal testo dell’art.1, comma 1, lettera E, della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48;

21) approva con proprio atto gli accordi di programma, salvo la ratifica consiliare nel caso previsto dal quinto comma dell’art.27 della legge 8 giugno 1990, n.142;

22) promuove indagini e verifiche amministrative sull’intera attività comunale;

23) può revocare in ogni tempo uno o più componenti della giunta;

24) può conferire incarichi ad esperti ai sensi dell’art.14 della legge regionale 26 agosto 1992, n.7, i quali verranno scelti secondo oculati criteri che tengano nella dovuta considerazione la moralità, la competenza ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55;

25) il sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non sono specificatamente attribuiti alla competenza degli altri organi del Comune, del segretario generale e/o dei dirigenti-funzionari.

Il sindaco – quale ufficiale di governo – sovraintende:

a) alla tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto.

Il sindaco – quale ufficiale di governo – adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

Se l’ordinanza, adottata ai sensi del comma precedente, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione per i reati in cui fossero incorsi.

Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni sopraelencate.

Spettano al sindaco – quale ufficiale di governo – le funzioni in ordine alla gestione del servizio elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

Il sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di stato civile, limitatamente agli atti di nascita, di morte, di pubblicazione di matrimonio, nonché di rilascio di estratti e di altri documenti e le funzioni di ufficiale di anagrafe, ad un impiegato del Comune di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, e agli altri soggetti di cui all’art.2 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 e con le modalità ivi previste.

In caso di assenza o impedimento del sindaco, lo sostituisce anche nelle funzioni di ufficiale di governo il vice sindaco.

Il sindaco può richiedere al presidente del consiglio comunale di fissare la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio; egli stesso o un suo delegato è tenuto a partecipare alle riunioni.Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 41

Elezione del sindaco - Durata in carica - Ineleggibilità e incompatibilità

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l’elezione a consigliere comunale.

E’ consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale nello stesso Comune.In caso di elezione ad entrambe le cariche l’interessato decade dalla carica di consigliere comunale.

La candidatura alla carica di sindaco è incompatibile in più di un Comune contemporaneamente.

Chi è eletto in un Comune non può presentarsi come candidato in altri Comuni.

Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta. Non è immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato rimosso dalla carica a seguito di consultazione del corpo elettorale su proposta del consiglio comunale.

Il sindaco dura in carica quattro anni.

Le cause di ineleggibilità e incompatibilità e i requisiti sono previsti dalla legge ed in particolare quelli previsti al comma 9 dell’art.7 della legge regionale 26 agosto 1992, n.7, e all’art.67 dell’O.R.E.L. E’ incompatibile la carica di sindaco con quella di componente della Giunta regionale.

Art. 42

Cessazione dalla carica del sindaco

Si procede alla nuova elezione dell’organo qualora nel corso del mandato il sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni o morte.La cessazione della carica per qualsiasi motivo comporta la cessazione dalla carica dell’intera giunta comunale.

Competente alla dichiarazione di decadenza è la sezione provinciale del comitato regionale di controllo.

Compete al segretario generale – nell’ipotesi di dimissioni dalla carica – la comunicazione dell’avvenuto deposito della manifestazione di volontà al consiglio comunale, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all’Assessorato regionale degli enti locali.

Le dimissioni del sindaco sono depositate nella segreteria dell’ente o formalizzate in sedute degli organi collegiali.Sono irrevocabili e definitive e non necessitano di presa d’atto.

Le competenze del sindaco e della giunta comunale sono esercitate dal Commissario regionale nominato ai sensi dell’art.55 dell’O.R.E.L.

Entro novanta giorni avrà luogo la nuova elezione del sindaco.La durata in carica del nuovo eletto è rapportata al periodo di carica residuo del consiglio.

In caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del Comune presso enti, etc. anche prima della scadenza del relativo incarico.

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA

Art. 43

Principi di organizzazione

La struttura del Comune si articola in unità organizzative – di diversa entità e complessità – in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto.Le unità organizzative sono improntate a criteri di autonomia, imparzialità, trasparenza, funzionalità ed economicità; assumono come obiettivi l’efficacia e l’efficienza per conseguire i più concreti livelli di produttività.

L’articolazione della struttura comunale è definita nell’apposito regolamento che determina – tra l’altro – la pianta organica per contingenti delle varie qualifiche e profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti ed ai programmi dell’amministrazione.

Per la realizzazione di particolari programmi e progetti – con l’impiego coordinato di più unità organizzative – possono essere istituiti con deliberazione della giunta comunale "uffici speciali temporanei".

La mobilità interna per ciascuna unità organizzativa è attuata con provvedimento della giunta regionale.

L’amministrazione comunale – in armonia ai principi del presente statuto – disciplina – con apposito regolamento – l’organico del personale, la relativa dotazione e l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, secondo principi di efficienza, professionalità e responsabilità.

Il regolamento disciplina, nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge:

a) l’individuazione degli organi burocratici, dei servizi e degli uffici nell’ambito dei settori, i principi delle loro organizzazioni;

b) la pianta organica, la dotazione complessiva delle qualifiche e la dotazione organica dei comparti dei settori, dei servizi e degli uffici e dei gruppi operativi;

c) le modalità di conferimento della titolarità degli uffici;

d) lo svolgimento delle procedure di accesso ai posti di organico nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, le modificazioni dello stato giuridico e l’estinzione del rapporto di pubblico impiego;

e) gli orari di lavoro degli uffici e dei servizi, nel rispetto degli accordi nazionali collettivi e gli orari di apertura al pubblico;

f) le modalità di coordinamento dell’attività del segretario generale e dei titolari di ciascun comparto e settore;

g) i criteri per la formazione professionale e l’addestramento del personale dipendente;

h) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

i) le garanzie del personale in ordine all’esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

l) le responsabilità dei dipendenti, comprese le sanzioni disciplinari;

m) l’esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti e il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell’amministrazione.

Il personale dipendente è inquadrato in qualifiche funzionali, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa, ed è collocato in aree di attività.

Con apposite tabelle allegate al regolamento sono individuate le dotazioni organiche ed i profili professionali appartenenti a ciascun settore, le aree di attività, il trattamento economico, stabilito dai contratti collettivi di lavoro.

Il regolamento disciplina altresì l’attribuzione ai titolari di ciascun comparto, settore etc. di responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi istituzionali dell’ente e stabilisce le modalità dell’attività di coordinamento tra il segretario generale e gli stessi.

Nell’attribuzione delle competenze ai titolari di ciascun comparto deve essere rispettato il principio di distinzione tra la funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettante agli organi di governo e la funzione della gestione amministrativa con le relative responsabilità.

Art. 44

Organizzazione burocratica - Aree di attività

Organizzazione burocratica comunale si articola in comparti e settori, secondo le seguenti aree di attività suscettibili di essere accorpate:

a) area amministrativa;

b) area tecnica e tecnica-manutentiva;

c) area economico finanziaria;

d) area di servizi socio-assistenziali;

e) area dei beni culturali, tempo libero e sport;

f) area dei servizi ausiliari;

g) area dell’assistenza scolastica;

h) area della vigilanza e custodia;

i) area demografica, statistica e informatica.

La titolarità del comparto o settore comporta lo svolgimento di attività e l’assunzione di responsabilità connesse allo svolgimento della "funzione".

Ciascun comparto comprendente una o più area di attività si articola in settori e gruppi operativi.

Nell’ambito dei gruppi operativi sono distribuiti i carichi di lavoro esecutivi, operativi e ausiliari.

I gruppi operativi sono organizzati su moduli orizzontali, che garantiscono alla struttura sovraordinata di settore funzionale sintesi di lavoro e l’attribuzione di responsabilità di quella subordinata.

Il personale è inquadrato nelle qualifiche funzionali di cui agli accordi nazionali collettivi, in relazione alla complessità della funzione o dell’attività attribuita al relativo posto di organico ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento delle stesse, ed inserito nelle suddette aree di attività.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali, resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi della legge 29 marzo 1983, n.93.

L’accesso al rapporto di pubblico impiego, la sua costituzione, le cause di cessazione e le garanzie del personale in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali, sono in ogni caso regolati dalla legge e dal regolamento comunale dei concorsi.

Art. 45

Collaborazioni esterne

Il regolamento organico del personale dipendente può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Le norme per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilire:

a) la durata che comunque non potrà essere superiore alla durata del programma;

b) i criteri per la determinazione del trattamento economico;

c) la natura privatistica del rapporto.

Art. 46

Il segretario generale - Attribuzioni e compiti

Il Comune ha un segretario generale titolare, funzionario statale. Le modalità di accesso, di progressione in carriera, lo stato giuridico, il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità, i trasferimenti e i provvedimenti disciplinari etc. sono regolati dalla legge.

Al segretario generale del Comune è affidata, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, l’attività gestionale del Comune, che esercita avvalendosi degli uffici comunali, con l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari, con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi.

Il segretario generale – nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco da cui dipende funzionalmente – è titolare delle seguenti funzioni:

a) direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme del presente statuto (i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi);

b) la responsabilità delle procedure di appalto nonché la "presidenza" delle gare di appalto per lavori e forniture all’infuori dei casi previsti nelle leggi vigenti ed in particolare nella legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;

c) è direttamente responsabile – in relazione agli obiettivi dell’ente – della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione;

d) è capo del personale comunale e, pertanto, vigila sull’osservanza dei doveri d’ufficio, promuove conseguentemente atti e provvedimenti anche disciplinari riguardanti il personale;

e) sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei "funzionari comunali" (VIII qualifica funzionale), dei responsabili dei servizi, delle unità organizzative, dei settori, nei confronti dei quali esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione controllo;

f) vigila sull’istruttoria delle deliberazioni e ne è responsabile;

g) provvede ai relativi atti esecutivi e cura l’attuazione dei provvedimenti;

h) vigila sui titolari di ciascun settore e comparto in ordine alle attività gestionali (di cui sono responsabili) per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi istituzionali dell’ente;

i) partecipa alle riunioni degli organi collegiali istituzionali svolgendovi funzioni di consulenza giuridico-amministrativa e vigila sulla redazione dei verbali;

l) roga – nell’interesse esclusivo dell’ente – tutti i contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere, in cui la stessa amministrazione è parte.Esprime parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione sottoposta all’esame della giunta comunale e del consiglio comunale;

m) è componente della commissione di disciplina di cui all’art. 51, comma 10°, della legge 8 giugno 1990, n.142;

n) provvede – anche a mezzo di impiegato messo comunale – alle pubblicazioni degli atti all’albo pretorio;

o) sottoscrive i verbali delle adunanze degli organi istituzionali, i mandati di pagamento e le reversali di incasso;

p) solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari nell’osservanza delle norme regolamentari e del T.U. 1957 n.3 successive modificazioni e relativo regolamento di esecuzione;

q) dirige l’ufficio elettorale comunale in occasione di referendum consultivi;

r) cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato regionale di controllo o alla sezione centrale ed attesta – su dichiarazione del "messo comunale" – l’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio e l’esecutività dei provvedimenti e degli atti comunali.

Nel rispetto delle direttive del sindaco riconduce ad unità e coordina in maniera armonica le varie attività al fine del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati individuati dagli organi politici;

s) ha il potere di dare disposizioni di carattere generale al personale dipendente per il perseguimento degli obiettivi e dei risultati individuati dagli organi collegiali dell’ente, ha potere di alta direzione;

t) assegna ciascun procedimento, relativo ad atti di competenza del Comune, al comparto, settore etc. responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento sino all’adozione del provvedimento finale.

Il segretario generale sottoscrive, insieme al sindaco e al presidente, rispettivamente, i verbali della giunta comunale e del consiglio comunale dopo aver partecipato alle riunioni di questi organi; della redazione del verbali ne può essere dato incarico ad impiegati comunali idonei.

La funzione del segretario generale – nelle sedute consiliari – è di codeliberazione ed è garantistica. Concorre, con i suoi interventi, a fornire tutti gli elementi necessari affinché la volontà collegiale si manifesti con cognizione di causa e secondo le esigenze dell’organizzazione e della gestione.

Art. 47

Il vice segretario - Attribuzioni e compiti

E’ istituita la figura professionale del "vice segretario generale".

Il vice segretario coadiuva il segretario generale nell’esercizio delle sue funzioni e può sostituirlo in caso di vacanza, di sua assenza od impedimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative (Ministero prot. n. 8281/17200 del 27 agosto 1991).

Al vice segretario spettano compiti di direzione e titolarità della struttura organizzativa di massima dimensione, da definirsi in sede di individuazione dell’ordinamento degli uffici con il regolamento comunale organico ed attinente alle funzioni amministrative-istituzionali degli organi collegiali e degli affari generali.

Art. 47 bis

Il comandante del corpo di polizia municipale

Il comandante del corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco – da cui direttamente e funzionalmente dipende – dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo e di tutto quanto concerne i servizi di polizia municipale, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 65/86 e legge regionale n. 17/90.

Art. 48

Funzioni di direttore di comparto

I direttori di comparto, sovraintendono ad una o più aree di attività così come strutturate nella suddivisione dei comparti.

Svolgono le funzioni di raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico-istituzionali e coordinano le relazioni interfunzionali, interne ed esterne, fra le strutture operative del comparto; pertanto svolgono le funzioni analoghe a quelle previste per le figure "dirigenziali", previste dall’art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Per le funzioni di cui ai comma precedenti ai direttori di comparto è riconosciuto esclusivamente il trattamento economico previsto dal contratto di lavoro vigente.

Titolo V

RESPONSABILITA’

Art. 49

Responsabilità

Per gli "amministratori" e per il personale comunale si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato (artt. 18 - 30 del D.P.R. 10 gennaio 1958, n. 3).

Art. 50

Responsabilità verso il Comune

Gli "amministratori" il segretario generale ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazione di obblighi di servizio.

I soggetti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia.

Il sindaco, gli "amministratori", il segretario generale, il vice segretario generale, i responsabili dei servizi comunali che vengano a conoscenza – direttamente o a seguito di rapporto, cui sono tenuti gli organi inferiori – di fatti che diano luogo a responsabilità, – devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile al segretario o al vice segretario o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 51

Responsabilità verso i terzi

Gli "amministratori" ed i dipendenti comunali che nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionano ad altri un "danno ingiusto" sono personalmente obbligati a risarcirlo.Resta salvo per il Comune il diritto a rivalsa per i danni cagionati a terzi da amministratori o da dipendenti.

E’ danno ingiusto – agli effetti del comma uno – quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

La responsabilità personale dell’amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o operazioni, quanto se la detta violazione consiste nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni, al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

Quanto la violazione del diritto sia derivata da atti od operazione di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido il presidente ed i membri del collegio, che hanno partecipato all’atto o alle operazioni.La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il loro dissenso.

Art. 52

Responsabilità dei contabili

Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca – senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 53

Prescrizione dell’azione di responsabilità

La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell’azione di responsabilità nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 54

Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazione

Il segretario generale, i responsabili dei servizi interessati, il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espresse ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

I pareri di cui al precedente comma sono resi e sottoscritti dai titolari dei "comparti" – cui è stata attribuita la ottava qualifica funzionale ex D.P.R. n. 347/1983 – ed eventualmente controfirmati dai redattori delle "proposte"; in casi eccezionali, e di necess